Voli e compensazione pecuniaria: la Corte di Giustizia UE indica una via più rapida ed efficace
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29 settembre 2022, C 597/20 (clicca qui per leggerla), nella causa C-597/20, ha affermato che l’autorità nazionale (in Italia, l’ENAC) responsabile dell’applicazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei (il Reg. CE n. 261/2004), qualora ne abbia la competenza giuridica, può imporre al vettore di versare, ai passeggeri che ne facciano richiesta, la compensazione pecuniaria dovuta in conseguenza della cancellazione o del ritardo del volo (oppure del negato imbarco).
Tale principio, all’apparenza privo di rilevanza concreta, potrebbe rappresentare, invece, un’importante svolta giuridica per la tutela dei passeggeri del trasporto aereo, che attualmente sono costretti a ricorrere alla Giustizia ordinaria per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Ma in quale modo sono tutelati, oggi, i passeggeri?
La normativa di riferimento
Come già spiegato in un precedente articolo (clicca qui per leggerlo), il Regolamento Europeo n. 261/2004 prevede il riconoscimento dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, prescrivendo di converso, a carico del vettore, obblighi di assistenza, informazione, rimborso e risarcimento dei danni, in seguito alla cancellazione del volo, al ritardo all’arrivo superiore alle 3 ore, o al negato imbarco per eccesso di prenotazioni (overbooking).
In particolare, il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 7 del suddetto regolamento prescrive il diritto dei passeggeri che abbiano subito gli effetti degli “imprevisti” sopra descritti (attese in aeroporto, stress, stanchezza, ecc.), di ricevere una compensazione pecuniaria d’importo proporzionale alla distanza della tratta aerea originaria:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 Km;
- € 400 per tutte le tratte aeree:
- intracomunitarie superiori a 1500 Km (es.: da Roma a Parigi) ;
- per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 Km;
- 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)
Il vettore aereo ha l’obbligo di versare senza ritardo tale somma, a semplice richiesta del passeggero. In caso contrario, quest’ultimo ha il diritto di rivolgersi all’Autorità giudiziaria (il Giudice di Pace o il Tribunale civile territorialmente competente) per il riconoscimento dei propri diritti, tra cui quello al versamento della compensazione pecuniaria.
Contestualmente, il passeggero ha il diritto di sporgere formale reclamo all’Autorità nazionale competente (in Italia, come scritto, è l’ENAC) a vigilare sul rispetto dei suddetti diritti e ad irrogare sanzioni alla compagnia aerea responsabile delle violazioni.
La fattispecie
Il caso trattato dalla Corte di Giustizia riguardava il mancato versamento, da parte del vettore aereo, della compensazione pecuniaria di € 600 dovuta in conseguenza del ritardo all’arrivo all’aeroporto di Budapest, superiore a tre ore, del volo in partenza da New York.
I passeggeri, invece di rivolgersi alla Giustizia ordinaria, avevano presentato reclamo direttamente all’Autorità nazionale competente a vigilare e ad irrogare sanzioni, affinché imponesse al vettore aereo di pagare la compensazione pecuniaria dovuta.
La suddetta Autorità, accogliendo le richieste dei passeggeri, aveva constatato la violazione del regolamento e imposto al vettore di versare la compensazione di 600 euro a ciascun passeggero coinvolto.
Tale decisione, però, era stata impugnata dinanzi alla Corte di Budapest dal vettore aereo, il quale contestava che la competenza giurisdizionale non fosse dell’Autorità nazionale, bensì esclusivamente della Giustizia ordinaria.
La Corte ungherese, prima di decidere sul caso, si era rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo di chiarire se la decisione dell’Autorità nazionale fosse legittima, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento CE n. 261/2004.
L’art. 16 del Reg. CE n. 261/2004
L’art. 16 del suddetto regolamento prescrive:
- al primo paragrafo, che ogni Stato membro deve designare l’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento, per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri.
- Al secondo paragrafo, che, fatto salvo l’articolo 12 (relativo alla richiesta di risarcimenti supplementari), ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 (organismo nazionale) o altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito ad una presunta violazione del regolamento n. 261/2004.
Secondo la giurisprudenza, i reclami a cui fa riferimento l’art. 16 costituiscono segnalazioni all’Autorità, affinché essa applichi correttamente il Regolamento CE n. 261/2004, non certo affinché sia obbligata a pronunciarsi sul diritto di ciascun singolo passeggero a ricevere la compensazione pecuniaria.
La decisione innovativa della Corte di Giustizia UE
Tuttavia la Corte di Giustizia UE, in risposta alle richieste della corte di Budapest, ha affermato che:
- l’articolo 16 del Reg. CE n. 261/2004 non vieta ad uno Stato membro di attribuire la competenza a condannare il vettore al versamento della compensazione pecuniaria al passeggero all’Autorità nazionale, invece che all’Autorità giudiziaria, “al fine di ovviare ad una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei”.
- La compensazione pecuniaria costituisce “un risarcimento uniforme e immediato” dei soli danni identici per tutti i passeggeri coinvolti, il cui importo può essere facilmente calcolato anche dall’Autorità nazionale, tenendo conto della distanza percorsa dal volo e dell’ultima destinazione del passeggero.
Pertanto, a conclusione del suddetto ragionamento, ha disposto che:
“… gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento, dovuta ai passeggeri in forza del medesimo regolamento, qualora tale organismo nazionale sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero, purché sussista per tale passeggero e per detto vettore aereo la possibilità di un ricorso giurisdizionale”.
L’obiettivo perseguito dal Regolamento CE n. 261/2004, ricordato dalla Corte con tale decisione, è quello di garantire una tutela più rapida ed efficace per i passeggeri coinvolti evitando, al contempo, la congestione dei tribunali.