I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo in caso di cancellazione o ritardo
Nell’articolo relativo alla normativa internazionale sui diritti dei viaggiatori, avevamo già individuato i regolamenti europei che prevedono e disciplinano i diritti dei passeggeri nell’ambito del trasporto marittimo (Reg. CE n°1177/2010 del 24/11/2010) e la responsabilità dei vettori in caso d’incidente avvenuto sull’imbarcazione (Reg. CE n°392/2009 del 23/04/2009).
In questa sede analizzeremo nel dettaglio il Regolamento europeo n°1177 del 2010, focalizzando l’attenzione su:
- I diritti dei passeggeri all’informazione, all’assistenza e all’offerta di rimborso o di un trasporto alternativo, in caso di partenza cancellata o ritardata;
- la compensazione economica dovuta ai viaggiatori in caso di ritardo all’arrivo.
I diritti dei passeggeri all’informazione, all’assistenza e al rimborso o al trasporto alternativo, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Il diritto all’informazione
L’art. 16 del Reg. n°1177/2010 dispone che l’operatore del terminale della Compagnia di trasporto marittimo debba informare i passeggeri delle cause del ritardo, dell’orario effettivo della partenza e del presumibile arrivo a destinazione, non oltre 30 (trenta) minuti dopo l’orario di partenza previsto.
Inoltre, qualora i passeggeri perdano la coincidenza a causa della cancellazione o del ritardo del viaggio precedente, il vettore o l’operatore del terminale sono obbligati ad informarli sui collegamenti alternativi.
Quali sono le modalità con cui il vettore deve informare i passeggeri?
L’art. 23 prescrive che “i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza“, che le informazioni siano fornite:
- a bordo delle navi, nei porti – se possibile – e nei terminali portuali;
- in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri.
Il diritto all’assistenza
L’art. 17 prescrive che il vettore marittimo, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 (novanta) minuti rispetto all’orario originario, debba offrire gratuitamente ai passeggeri spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché gli stessi siano disponibili.
Inoltre, nel caso in cui la cancellazione o il ritardo rendano necessari un soggiorno dei passeggeri di una o più notti (si pensi al caso in cui la partenza della nave sia prevista per le ore 23:00) – quando è fisicamente possibile – il vettore deve offrire gratuitamente ad essi una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande suindicati.
Tuttavia, il costo complessivo del pernottamento per ogni passeggero può essere limitato dal vettore ad € 80,00 (Euro ottanta) a notte, per un massimo di tre notti (escluse le spese di trasporto fino all’albergo).
Il diritto al trasporto alternativo o al rimborso del biglietto
In caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti, oltre all’assistenza sopra indicata, il vettore deve offrire altresì al passeggero la scelta tra:
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;
- il rimborso del prezzo del biglietto per la parte o le parti del viaggio non effettuate (e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario), nonché, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza non appena possibile, come indicato nel contratto di trasporto.
In caso di scelta del rimborso, questo è effettuato entro 7 (sette) giorni mediante bonifico bancario sul conto del passeggero o assegno bancario (oppure sotto forma di buono e/o altri servizi, con il consenso del viaggiatore).
Da un’attenta analisi, si può notare come tutti gli obblighi gravanti sul vettore marittimo siano sostanzialmente simili a quelli incombenti sul vettore aereo in caso di negato imbarco, ritardo prolungato o cancellazione del volo.
La motivazione si può trovare nello sforzo, compiuto dal Legislatore europeo, di assicurare a tutti i viaggiatori una tutela rafforzata nei confronti delle Compagnie di trasporto (considerate parte forte del rapporto contrattuale), a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato.
La compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo
In caso di ritardo dell’imbarcazione all’arrivo alla destinazione finale, l’art. 19 del Regolamento prevede che i passeggeri possano chiedere al vettore la compensazione economica indicata nel contratto di trasporto. Tuttavia, il livello minimo di tale compensazione deve essere pari almeno al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di:
- 1 (un’) ora, in un servizio regolare fino a 4 (quattro) ore;
- 2 (due) ore, in un servizio regolare di più di 4 (quattro) ore ma non superiore a 8 (otto) ore;
- 3 (tre) ore, in un servizio regolare di più di 8 (otto) ore ma non superiore a 24 (ventiquattro) ore; oppure sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
Inoltre, qualora il ritardo superi il doppio del tempo sopra indicato, la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.
Se i passeggeri sono in possesso di un abbonamento e subiscono ritardi ricorrenti nel corso di validità del medesimo?
Secondo il regolamento, essi “possono richiedere una compensazione economica adeguata secondo le modalità di indennizzo del vettore”. In poche parole, il passeggero dovrà individuare i criteri di calcolo della compensazione nel proprio contratto di trasporto.
Se il passeggero ha prenotato un viaggio di andata e ritorno?
In questo caso, la compensazione economica, in caso di ritardo all’arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno, è calcolata sulla base della metà del prezzo complessivo versato.
Infine, il vettore ha l’obbligo di corrispondere al passeggero la compensazione economica entro 1 (un) mese dalla presentazione della relativa domanda. Essa può consistere in buoni e/o altri servizi o in denaro, su richiesta espressa del passeggero.
Esenzioni
Il Regolamento n°1177/2010 prevede però determinati casi in cui non sono applicate ai passeggeri le tutele previste dagli articoli 17, 18 e 19:
- finché l’orario di partenza non è specificato (salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento);
- i diritti all’assistenza e alla compensazione economica non sono dovuti se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso;
- Il diritto al soggiorno presso un alloggio a bordo o sulla terraferma
e alla compensazione economica non vengono assicurati se il vettore dimostra che la
cancellazione o il ritardo siano stati provocati:
- da condizioni meteorologiche che hanno messo a rischio il funzionamento sicuro della nave;
- o da circostanze straordinarie che hanno ostacolato l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli (solo per il diritto alla compensazione economica).
Reclami e ulteriori azioni risarcitorie
Qualora un passeggero intenda presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale a causa della cancellazione o il ritardo o del viaggio, deve trasmetterlo entro due mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere prestato il servizio (in caso di cancellazione) o è stato prestato (il giorno dell’arrivo a destinazione in caso di ritardo).
Entro 1 (un) mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale ha l’obbligo di comunicare al passeggero se lo stesso sia stato accolto, respinto o sia ancora sotto esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non può comunque superare i 2 (due) mesi dal ricevimento dello stesso.
IN SINTESI
In caso di cancellazione o ritardo di un viaggio in mare o su acque navigabili, i viaggiatori hanno diritto a ricevere dal vettore o dall’operatore del terminale del porto:
- l’informazione, l’assistenza e il rimborso o il trasporto alternativo verso la destinazione finale;
- la compensazione economica dovuta in caso di ritardo all’arrivo.
Il Regolamento n°1177/2010 prevede però determinati casi in cui non sono applicate ai passeggeri le suddette tutele:
- finché l’orario di partenza non è specificato (salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento);
- i diritti all’assistenza e alla compensazione economica non sono dovuti se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso;
- Il diritto al soggiorno presso un alloggio a
bordo o sulla terraferma e alla compensazione economica non vengono assicurati
se il vettore dimostra che
la cancellazione o il ritardo siano provocati:
- da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave
- o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli (solo per il diritto alla compensazione economica).
Qualora un passeggero intenda presentare un reclamo, deve trasmetterlo entro due mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere prestato il servizio (in caso di cancellazione) o è stato prestato (il giorno dell’arrivo a destinazione in caso di ritardo).
Entro 1 (un) mese dal ricevimento del reclamo, il vettore o l’operatore del terminale ha l’obbligo di comunicare al passeggero se lo stesso sia stato accolto, respinto o ancora in esame.
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