I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo in caso di cancellazione o ritardo

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I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo in caso di cancellazione o ritardo

I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo in caso di cancellazione o ritardo

Nell’articolo relativo alla normativa internazionale sui diritti dei viaggiatori, avevamo già individuato i regolamenti europei che prevedono e disciplinano i diritti dei passeggeri nell’ambito del trasporto marittimo (Reg. CE n°1177/2010 del 24/11/2010) e la responsabilità dei vettori in caso d’incidente avvenuto sull’imbarcazione (Reg. CE n°392/2009 del 23/04/2009).

In questa sede analizzeremo nel dettaglio il Regolamento europeo n°1177 del 2010, focalizzando l’attenzione su:

  1. I diritti dei passeggeri all’informazione, all’assistenza e all’offerta di rimborso o di un trasporto alternativo, in caso di partenza cancellata o ritardata;
  2. la compensazione economica dovuta ai viaggiatori in caso di ritardo all’arrivo.

I diritti dei passeggeri all’informazione, all’assistenza e al rimborso o al trasporto alternativo, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

Il diritto all’informazione

L’art. 16 del Reg. n°1177/2010 dispone che l’operatore del terminale della Compagnia di trasporto marittimo debba informare i passeggeri delle cause del ritardo, dell’orario effettivo della partenza e del presumibile arrivo a destinazione, non oltre 30 (trenta) minuti dopo l’orario di partenza previsto.

Inoltre, qualora i passeggeri perdano la coincidenza a causa della cancellazione o del ritardo del viaggio precedente, il vettore o l’operatore del terminale sono obbligati ad informarli sui collegamenti alternativi.

Quali sono le modalità con cui il vettore deve informare i passeggeri?

L’art. 23 prescrive che “i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza“, che le informazioni siano fornite:

  • a bordo delle navi, nei porti – se possibile – e nei terminali portuali;
  • in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri.
Il diritto all’assistenza

L’art. 17 prescrive che il vettore marittimo, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 (novanta) minuti rispetto all’orario originario, debba offrire gratuitamente ai passeggeri spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché gli stessi siano disponibili.

Inoltre, nel caso in cui la cancellazione o il ritardo rendano necessari un soggiorno dei passeggeri di una o più notti (si pensi al caso in cui la partenza della nave sia prevista per le ore 23:00) – quando è fisicamente possibile – il vettore deve offrire gratuitamente ad essi una sistemazione adeguata, a bordo o a terrae il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande suindicati.

Tuttavia, il costo complessivo del pernottamento per ogni passeggero può essere limitato dal vettore ad € 80,00 (Euro ottanta) a notte, per un massimo di tre notti (escluse le spese di trasporto fino all’albergo).

Il diritto al trasporto alternativo o al rimborso del biglietto

In caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti, oltre all’assistenza sopra indicata, il vettore deve offrire altresì al passeggero la scelta tra:

  1. il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;
  2. il rimborso del prezzo del biglietto per la parte o le parti del viaggio non effettuate (e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario), nonché, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza non appena possibile, come indicato nel contratto di trasporto.

In caso di scelta del rimborso, questo è effettuato entro 7 (sette) giorni mediante bonifico bancario sul conto del passeggero o assegno bancario (oppure sotto forma di buono e/o altri servizi, con il consenso del viaggiatore).

Da un’attenta analisi, si può notare come tutti gli obblighi gravanti sul vettore marittimo siano sostanzialmente simili a quelli incombenti sul vettore aereo in caso di negato imbarco, ritardo prolungato o cancellazione del volo.

La motivazione si può trovare nello sforzo, compiuto dal Legislatore europeo, di assicurare a tutti i viaggiatori una tutela rafforzata nei confronti delle Compagnie di trasporto (considerate parte forte del rapporto contrattuale), a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato.

La compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo

In caso di ritardo dell’imbarcazione all’arrivo alla destinazione finale, l’art. 19 del Regolamento prevede che i passeggeri possano chiedere al vettore la compensazione economica indicata nel contratto di trasporto. Tuttavia, il livello minimo di tale compensazione deve essere pari almeno al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di:

  • (un’) ora, in un servizio regolare fino a 4 (quattro) ore;
  • (due) ore, in un servizio regolare di più di 4 (quattro) ore ma non superiore a 8 (otto) ore;
  • 3 (tre) ore, in un servizio regolare di più di 8 (otto) ore ma non superiore a 24 (ventiquattro) ore; oppure sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.

Inoltre, qualora il ritardo superi il doppio del tempo sopra indicato, la compensazione economica è pari al 50 % del prezzo del biglietto.

Se i passeggeri sono in possesso di un abbonamento e subiscono ritardi ricorrenti nel corso di validità del medesimo?

Secondo il regolamento, essi “possono richiedere una compensazione economica adeguata secondo le modalità di indennizzo del vettore”. In poche parole, il passeggero dovrà individuare i criteri di calcolo della compensazione nel proprio contratto di trasporto.

Se il passeggero ha prenotato un viaggio di andata e ritorno?

In questo caso, la compensazione economica, in caso di ritardo all’arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno, è calcolata sulla base della metà del prezzo complessivo versato.

Infine, il vettore ha l’obbligo di corrispondere al passeggero la compensazione economica entro 1 (un) mese dalla presentazione della relativa domanda. Essa può consistere in buoni e/o altri servizi o in denaro, su richiesta espressa del passeggero.

Esenzioni

Il Regolamento n°1177/2010 prevede però determinati casi in cui non sono applicate ai passeggeri le tutele previste dagli articoli 17, 18 e 19:

  1. finché l’orario di partenza non è specificato (salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento);
  2. i diritti all’assistenza e alla compensazione economica non sono dovuti se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso;
  3. Il diritto al soggiorno presso un alloggio a bordo o sulla terraferma e alla compensazione economica non vengono assicurati se il vettore dimostra che la cancellazione o il ritardo siano stati provocati:
    1. da condizioni meteorologiche che hanno messo a rischio il funzionamento sicuro della nave;
    1. o da circostanze straordinarie che hanno ostacolato l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli (solo per il diritto alla compensazione economica).

Reclami e ulteriori azioni risarcitorie

Qualora un passeggero intenda presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale a causa della cancellazione o il ritardo o del viaggio, deve trasmetterlo entro due mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere prestato il servizio (in caso di cancellazione) o è stato prestato (il giorno dell’arrivo a destinazione in caso di ritardo).

Entro 1 (un) mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale ha l’obbligo di comunicare al passeggero se lo stesso sia stato accolto, respinto o sia ancora sotto esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non può comunque superare i 2 (due) mesi dal ricevimento dello stesso.

IN SINTESI

In caso di cancellazione o ritardo di un viaggio in mare o su acque navigabili, i viaggiatori hanno diritto a ricevere dal vettore o dall’operatore del terminale del porto:

  1. l’informazione, l’assistenza e il rimborso o il trasporto alternativo verso la destinazione finale;
  2. la compensazione economica dovuta in caso di ritardo all’arrivo.

Il Regolamento n°1177/2010 prevede però determinati casi in cui non sono applicate ai passeggeri le suddette tutele:

  1. finché l’orario di partenza non è specificato (salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento);
  2. i diritti all’assistenza e alla compensazione economica non sono dovuti se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso;
  3. Il diritto al soggiorno presso un alloggio a bordo o sulla terraferma e alla compensazione economica non vengono assicurati se il vettore dimostra che la cancellazione o il ritardo siano provocati:
    1. da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave
    1. o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli (solo per il diritto alla compensazione economica).

Qualora un passeggero intenda presentare un reclamo, deve trasmetterlo entro due mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere prestato il servizio (in caso di cancellazione) o è stato prestato (il giorno dell’arrivo a destinazione in caso di ritardo).

Entro 1 (un) mese dal ricevimento del reclamo, il vettore o l’operatore del  terminale ha l’obbligo di comunicare al passeggero se lo stesso sia stato accolto, respinto o ancora in esame.

L’Avvocato Marco Coscia offre ai propri clienti una consulenza legale mirata al caso specifico, fornendo una completa assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dei passeggeri alla compensazione pecuniaria e al risarcimento dei danni subiti.

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The passengers rights in maritime transport in case of cancellation or delay

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The passengers rights in maritime transport in case of cancellation or delay

The passengers rights in maritime transport in case of cancellation or delay

In the article on the  international legislation on the rights of travelers , we had already identified the European regulations that provide for and regulate passenger rights in the maritime transport ( Reg. EC n ° 1177/2010 of 24/11/2010 ) and carriers’ liability in case of accident happened on the boat ( EC Reg. n ° 392/2009 of 23/04/2009 ).

Here we will analyze in detail the European Regulation n ° 1177 of 2010, focusing on:

  1. Passenger rights to ‘ information, support and delivery of  reimbursement or alternative transportation,  in case of canceled or delayed start;
  2. the compensation economic due to the travelers in case of late arrival.

Passenger rights to information, assistance and reimbursement or re-routing in case of cancellation or delay at departure

The right to information

L ‘ art. 16 of Reg. No. 1177/2010 provides that the operator of the maritime transport company terminal must inform passengers of the delay, the actual time of departure and expected arrival at destination, no later than  30  (thirty)  minutes  after the scheduled time of departure.

In addition, if the passengers lose the coincidence as a result of the cancellation or the previous trip delay, the carrier or the terminal operator is obliged to inform them about alternative connections.

What are the ways in which the air carrier must inform passengers?

Article. 23 prescribes that ” carriers, terminal operators and, when applicable, port authorities shall, within their respective areas of competence “, that information is provided:

  • on board ships, in ports – if possible – and in port terminals ;
  • in accessible formats and in the same languages in which information is generally made available to all passengers.
The right to assistance

L ‘ art. 17  prescribes that the maritime carrier, in case of cancellation or delay in departure of more than 90 (ninety) minutes beyond its original, must offer free of charge to passengers snacks, meals or refreshments in reasonable relation to the waiting time , provided that the same are available.

In addition, if the cancellation or delay necessary make a living passenger of one or more nights  (for example the case in which the ship’s departure is scheduled for 23:00) – when it is physically possible – the carrier It has to offer free of charge to them an arrangement appropriate, on board or ashore , and transport between the port terminal and place of accommodation , in addition to the snacks, meals or beverages indicated above.

However, the overall cost of accommodation for each passenger may be limited by the carrier to € 80,00 (eighty euros) per night, for up to three nights (excluding costs of transportation to the hotel).

The right to re-routing or reimbursement of the ticket

In case of cancellation or greater than 90 minutes late, besides the assistance described above, the carrier must also offer the passenger the choice between:

  1. the alternative transportation to the final destination, under comparable conditions, as indicated in the transport contract as soon as possible and without any supplement;
  2. the reimbursement of the price of the ticket  for the part or parts of the journey not made (and for the part or parts already made if the journey no longer serves its original purpose), and, where appropriate, the return free of charge to the first point of departure  as soon as possible, as indicated in the contract of carriage.

In case of choosing the repayment, this is made within 7  (seven)  days  by bank transfer to the account of the passenger or bank check (or in the form of vouchers and / or other services, with the consent of the traveler).

From a careful analysis, you can see that all the obligations imposed on maritime carrier are substantially similar to those incumbent on the air carrier in case of denied boarding, long delays and flight cancellations .

The reason can be found in repeated efforts made by the European legislator, to ensure all travelers greater protection against transport companies (considered strongest part of the contract), irrespective of the means of transport used.

The economic compensation in case of delay in arrival

In case of late arrival to the boat’s final destination, Article. 19 of the Regulations provides that passengers can ask the carrier to  financial compensation specified in the contract of carriage. However, the minimum level of such compensation must be equal to at least 25% of the ticket price for a delay of:

  • 1 (a ‘) now, in a regular service up to 4 (four) hours;
  • 2 (two) hours , in a regular service of more than 4 (four) hours but not more than 8  (eight) hours;
  • 3 (three) hours , in a regular service of more than 8  (eight) hours but not more than 24 (twenty four) hours; or six hours in a regular service of more than twenty four hours.

Moreover, if the delay exceeds double the time indicated above, the economic compensation is equal to 50% of the ticket price.

If passengers are in possession of a subscription and encounter recurrent delays in the course of validity thereof?

According to the regulation, they “may require adequate financial compensation as provided for compensation of the carrier”. Simply put, the passenger must identify the calculation of the compensation criteria in their contract of carriage.

If the passenger has booked a return ticket?

In this case, the economic compensation, in case of delay in arrival on either the outward or return, is calculated on the basis of half of the total price paid.

Finally, the carrier has the obligation to pay the passenger economic compensation within 1 (one) month from the submission of the request. It may consist of vouchers and / or other services or cash, the passenger express request.

Exemptions

The Regulation n ° 1177/2010, however, provides for certain cases where passengers are not applied to the protections provided for in Articles 17, 18 and 19:

  1. until the time of departure is not specified (except for passengers holding a travel pass or season ticket title);
  2. the rights to assistance and financial compensation is not due if the passenger is informed of the cancellation or delay before the purchase of the ticket or if the cancellation or delay was caused by the passenger;
  3. The right to stay at an accommodation on board or on land and financial compensation are not sure if the carrier proves that the cancellation or delay was caused:
    • by weather conditions that have endangered the safe operation of the ship;
    • or extraordinary circumstances that have hampered the passenger service, which could not also be avoided by taking all reasonable measures (for the right to economic compensation only).

Complaints and further actions for damages

If a passenger wishes to make a complaint to the carrier or terminal operator due to the cancellation or delay or trip, must hand it within two months from the date when the service should have been performed (in case of cancellation) or was lent (the day of arrival at destination in case of delay).

Within 1 (one) month of receiving the complaint, the carrier or terminal operator is obliged to notify the passenger if the same has been accepted, rejected or is still under review. The time to give a definitive reply can not exceed the 2 (two) months from receipt of the same.

IN SUMMARY

In the event of cancellation or delay of a journey at sea or on navigable waters, travelers are entitled to receive from the carrier or operator of the port terminal:

  1. information, assistance  and  refund or re-routing to the final destination;
  2. the compensation economic due in case of delay in arrival.

However, the Regulation n ° 1177/2010 provides for certain cases where they are not applied to passengers these safeguards:

  1. until the time of departure is not specified (except for passengers holding a travel pass or season ticket title);
  2. the rights to assistance and financial compensation is not due if the passenger is informed of the cancellation or delay before the purchase of the ticket or if the cancellation or delay was caused by the passenger;
  3. The right to stay at an accommodation on board or on land and financial compensation are not sure if the carrier proves that the cancellation or delay is caused:
    • by weather conditions that endanger the safe operation of the ship
    • or by extraordinary circumstances hindering the performance of the passenger service, which could not also be avoided by taking all reasonable measures (for the right to economic compensation only).

If a passenger intends to file a complaint, it must pass it within two months from the date when the service should have been performed (in case of cancellation) or was paid (the day of arrival at destination in case of delay).

Within 1 (one) month of receiving the complaint, the carrier or the terminal operator is obliged to notify the passenger if the same has been accepted, rejected or is still under investigation.

Attorney Marco Coscia offers its clients legal advice targeted to the specific case, by providing comprehensive support judicial and extrajudicial for the protection of passengers’ rights to compensation and compensation for damages.

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