Il rimborso o il cambio del biglietto aereo: quando e come ottenerli
Abbiamo già visto quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di overbooking, cancellazione o ritardo del volo e le azioni a loro disposizione per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti (per leggere il relativo articolo, clicca qui).
Cosa succede, invece, se il passeggero, per cause non imputabili alla cancellazione o al ritardo del volo, non possa (o rinunci ad) imbarcarsi sul volo prenotato o sia costretto ad interrompere il viaggio? Potrà posticipare la partenza o addirittura chiedere il rimborso di quanto speso per la prenotazione?
Per rispondere a queste domande, bisogna distinguere i casi in cui il passeggero intenda cambiare il biglietto o chiedere il rimborso di quanto già corrisposto.
Il rimborso del biglietto
Nel secondo caso, ai sensi del Reg. CE 261/2004 e della Carta ENAC dei Diritti del Passeggero, la sussistenza del diritto del viaggiatore (e dei membri della famiglia coi quali avrebbe dovuto viaggiare) al rimborso del costo del biglietto dipende dalla circostanza che le cause che abbiano reso impossibile la partenza (o la continuazione del viaggio) siano a lui:
- imputabili (ad es: arrivo in ritardo all’aeroporto, rinuncia a partire, ecc.);
- non imputabili (ad esempio, le cause di forza maggiore: incidente, malattia, morte di una persona cara, ecc).
Nel primo caso, egli dovrà rinunciare al rimborso integrale del costo del biglietto, ma avrà comunque diritto alla restituzione delle tasse aeroportuali e alle addizionali comunali e ministeriali.
Nel secondo caso, invece, bisogna distinguere a seconda che il passeggero:
- non abbia potuto imbarcarsi;
- sia stato costretto ad interrompere il viaggio già iniziato.
In quest’ultimo caso egli avrà diritto alla restituzione della parte di viaggio non percorsa, mentre nel primo caso il contratto si considererà risolto e il vettore sarà tenuto a rimborsare al viaggiatore l’intero prezzo del biglietto già corrisposto (anche se l’imprevisto riguardi i suoi familiari).
Tuttavia, per ottenere il rimborso di quanto già versato, il passeggero dovrà:
- comunicare tempestivamente al vettore la notizia della causa impeditiva della partenza sua o dei suoi familiari (ad esempio: la morte di un congiunto o una malattia);
- fornirne prova (ad esempio, mediante l’invio di un certificato di morte o di malattia).
L’assenza di uno solo di questi presupposti può determinare la mancata restituzione dell’intero prezzo del biglietto o il pagamento del medesimo (se prenotato ma non ancora acquistato), a meno che il vettore non acconsenta ad imbarcare un altro viaggiatore in sostituzione del primo. In tal caso, quest’ultimo avrà diritto al rimborso del biglietto.
Analizzate tutte le circostanze che determinano o limitano il diritto al rimborso del biglietto, è necessario aggiungere che le Compagnie aeree sfruttano le lacune normative a proprio vantaggio, interpretando restrittivamente tutti gli obblighi a loro carico, al limite dell’illegalità.
Ad esempio, nelle Condizioni generali di trasporto fatte sottoscrivere al viaggiatore, la Compagnia può:
- determinare arbitrariamente il termine entro il quale il passeggero debba comunicare la causa impeditiva della partenza;
- decidere di rimborsare l’utente a mezzo di voucher.
- ecc.
Il cambio del biglietto
Qualora il passeggero non sia in grado di imbarcarsi sul volo indicato sulla prenotazione o sul biglietto aereo e decida di cambiare il suo biglietto, dovrà fare riferimento alle Condizioni generali di trasporto accettate prima della prenotazione o dell’acquisto del biglietto.
In questo caso, dunque – mancando una normativa di riferimento – ogni Compagnia può decidere se permettere o meno al passeggero di cambiare il suo biglietto e, in caso positivo, indicarne le modalità e/o i termini.
La maggior parte delle Compagnie internazionali permette al passeggero di posticipare la partenza, modificare l’itinerario o addirittura farsi sostituire da un altro passeggero, purché lo comunichi entro un termine essenziale e corrisponda una penale e/o un supplemento rispetto al costo iniziale.
Il consiglio, dunque, è di leggere sempre attentamente le condizioni generali di trasporto prima di prenotare o acquistare qualsiasi biglietto aereo, al fine di scegliere la Compagnia che garantisca maggiori tutele in caso di imprevisti che possano impedire la partenza.
IN SINTESI
Qualora il passeggero non possa (o rinunci ad) imbarcarsi sul volo prenotato, potrà o chiedere il rimborso di quanto già corrisposto o cambiare il biglietto, purché sussistano determinati presupposti.
In caso di richiesta di rimborso, il viaggiatore ne avrà diritto solo qualora:
- l’imprevisto sia determinato da cause a lui non imputabili (ad esempio, le cause di forza maggiore);
- comunichi tempestivamente al vettore la notizia della causa impeditiva della partenza sua o dei suoi familiari e ne fornisca prova (ad esempio, mediante l’esibizione di un certificato di morte o di malattia).
Qualora l’imprevisto sia determinato da cause imputabili al passeggero (ad es: arrivo in ritardo all’aeroporto, rinuncia a partire, ecc.), egli avrà solo diritto alla restituzione delle tasse aeroportuali e alle addizionali comunali e ministeriali.
Nel caso in cui il passeggero intenda cambiare il suo biglietto per qualsiasi ragione (sostituzione passeggero, modifica del giorno o dell’itinerario), dovrà fare riferimento alle Condizioni generali di trasporto accettate prima della prenotazione o dell’acquisto del biglietto.
La maggior parte delle Compagnie internazionali permette il cambio del biglietto, purché il passeggero lo comunichi entro un termine essenziale e corrisponda una penale e/o un supplemento rispetto al costo iniziale.
Lo Studio dell’Avvocato Marco Coscia fornisce un’assistenza legale completa ai viaggiatori che intendano cambiare il proprio biglietto aereo od ottenere il rimborso di quanto corrisposto, grazie all’esperienza maturata nel tempo e al rapporto diretto con gli uffici legali delle più importanti Compagnie aeree.