Il negato imbarco/overbooking
L’art. 4 del Regolamento Europeo n°261/2004 prevede la facoltà, da parte delle Compagnie aeree, di accettare un numero di prenotazioni maggiori rispetto al numero dei posti disponibili sul volo e di negare l’imbarco ad alcuni passeggeri in possesso di regolare prenotazione o carta d’imbarco, qualora si verifichi un eccesso di prenotazioni (overbooking, appunto).
Tale pratica, per quanto apparentemente ingiusta, è diretta ad evitare il verificarsi della fattispecie inversa: la presenza di un numero limitato di passeggeri sul volo prenotato a causa della rinuncia al viaggio di alcuni, con conseguente svantaggi economico per la Compagnie aeree.
Fortunatamente il Regolamento CE n. 261/2004 ha colmato almeno in parte tale squilibrio in favore delle Compagnie aeree, prevedendo importanti tutele in favore dei passeggeri “costretti” a rinunciare al viaggio.
Quali sono?
- Gli operatori, in primo luogo, chiedono se vi sono volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo.
In questo caso, i volontari hanno la possibilità di scegliere tra due opzioni alternative, come previsto dall’art. 8 del Reg. 261/2004:
- il rimborso, entro i successivi 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto al momento dell’acquisto, per la/le parte/i di viaggio non effettuata/e o già effettuate (se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero). In questo caso, anche il diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, alle stesse condizioni del volo originario, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.
- Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti.
In questo caso, i passeggeri non consenzienti hanno diritto:
- all’immediato versamento di una compensazione pecuniaria variabile tra i 250 e i 600 Euro (a seconda della tratta aerea);
- all’assistenza prevista in caso di ritardo o cancellazione del volo.
Sono altresì frequenti i casi in cui le Compagnie aeree neghino l’imbarco ai passeggeri per motivi di salute o sicurezza pubblica, oppure per la mancanza di idonea documentazione – relativa sia agli stessi passeggeri, sia al trasporto degli animali o dei bagagli oversize– prevista dalle Condizioni generali di trasporto
Questa, invero, è l’unica fattispecie in cui non sia prevista, in favore del passeggero, alcuna delle tutele sopra indicate.
Tuttavia, non sempre il negato imbarco imposto dalle Compagnie aeree si basa su motivazioni fondate.
Per questo è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto dei trasporti a del turismo, per verificare la fondatezza dell’esclusione imposta dalla Compagnia e valutare azioni legali per il rimborso del biglietto e l’eventuale risarcimento dei danni subiti a causa del negato imbarco.