La normativa internazionale sui diritti dei viaggiatori
LA TUTELA DEI DIRITTI DEI VIAGGIATORI
La tutela dei passeggeri e, più in generale, dei consumatori, è passata negli ultimi 90 anni da semplice obiettivo a realtà concreta in progressiva evoluzione, grazie all’impegno di numerosi Stati che, attraverso le Convenzioni internazionali, hanno dato vita ad una disciplina unificata in materia di trasporti, che ha permesso di porre finalmente il viaggiatore in primo piano.
1 – Le convenzioni internazionali
Tra le principali convenzioni internazionali – le quali, come noto, vincolano solo gli Stati aderenti ad esse e producono effetti nei confronti dei singoli cittadini in virtù del recepimento effettuato mediante fonti di diritto interno – in materia di trasporti vi sono:
- Trasporto aereo
– la Convenzione di Varsavia del 12/10/1929;
– la Convenzione di Montreal del 18/05/1999, che ha sostituito la Convenzione di Varsavia del 1929.
- Trasporto marittimo
– la Convenzione di Bruxelles del 29/04/1961 in materia di trasporto dei passeggeri.
– la Convenzione di Atene del 13/12/1974, in materia di trasporto di passeggeri e bagagli, modificata dai Protocolli di Londra del 19/11/1976 e del 1/11/2002.
- Trasporto ferroviario
– la Convenzione di Berna (o COTIF) del 9/05/1980, modificata dal Protocollo di Vilnius del 3/06/1999, a cui sono allegate le regole uniformi relative al trasporto di persone (CIV) e di merci (CIM).
2 – La normativa europea
L’esigenza di tutelare a 360 gradi la figura del viaggiatore ha spinto anche il Legislatore europeo, negli ultimi quindici anni, ad adottare una serie di norme volte all’unificazione delle legislazioni nazionali per la difesa del consumatore.
La tutela del viaggiatore, in particolare, è stata vista dalle istituzioni europee come prioritaria, in un’Unione Europea che ha fatto della libera circolazione dei cittadini uno dei capisaldi per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito fin dalla creazione della CEE nel 1957: il libero mercato interno.
La necessità di garantire ai viaggiatori una maggiore informazione sui loro diritti ed una tutela usufruibile in tutti gli Stati membri dell’UE, ha spinto le Istituzioni europee ad emanare norme specifiche per ogni tipologia di trasporto (marittimo, aereo, ferroviario, su strada, ecc), con lo scopo (parzialmente raggiunto) di fornire una disciplina dettagliata a misura di passeggero.
Tra le norme comunitarie più importanti è opportuno indicare:
- Trasporto aereo
– il Regolamento CE n°889/2002 del 13 maggio 2002, che modifica il Reg. CE n°2027/1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;
– il Regolamento CE n°261/2004 dell’11/02/2004, che indica i diritti dei passeggeri e gli obblighi di assistenza e compensazione pecuniaria delle Compagnie aeree in caso di cancellazione del volo, ritardo o negato imbarco;
– il Regolamento CE n°1107/2006 del 5/07/2006, sui diritti dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta nell’ambito del rapporto aereo.
- Trasporto marittimo
– il Regolamento CE n°392/2009 del 23/04/2009, sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri, in caso d’incidente;
– Il Regolamento CE n°1177/2010 del 24/11/2010, relativo ai diritti dei passeggeri, che modifica il Reg. 2006/2004.
- Trasporto ferroviario
– il Regolamento CE n°1371/2007 del 23/10/2007, che indica i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
- Trasporto su strada
– il Regolamento UE n°181/2011 del 16/02/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che modifica il Reg. CE n°2006/2004 e decorre dal 1° marzo 2013.
nonché le seguenti Direttive:
– Direttiva 90/314/CEE in materia di viaggi, vacanze o circuiti tutto compreso;
– Direttiva 2008/122/CE sui contratti di multiproprietà o relativi a prodotti per le vacanze a lungo termine o a quelli di rivendita e scambio.
3 – La Legislazione italiana
Le fonti del nostro ordinamento che disciplinano la materia relativa alla tutela dei viaggiatori sono le seguenti:
- Il codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.).
- Il codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ss.mm.ii.).
- la Legge 10/01/2004 n°12 di esecuzione della Convenzione di Montreal del 1999 (Trasporto aereo internazionale).
- il Codice del Consumo (D.Lgs. n°206/2005), a tutela dei diritti dei consumatori.
- il Codice del Turismo (D.Lgs. 23/05/2011, n°79).
Proprio il Codice del Turismo merita un breve approfondimento.
Concepito dal Legislatore come la fonte interna di riferimento in materia di diritti dei viaggiatori, il D.Lgs. n°79 del 2011 ha subito immediatamente un notevole ridimensionamento, a causa della sentenza n°80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni relative ai profili pubblicistici della materia.
Tra le principali novità introdotte dal Codice del Turismo vi sono:
- la disciplina del mercato del turismo, in attuazione della Legge delega 246/2007;
- la normativa relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi a prodotti per le vacanze a lungo termine e ai contratti di rivendita e scambio, in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria 96/2010.