I diritti dei passeggeri e gli obblighi del vettore nel trasporto ferroviario
Nella giornata di ieri, 17 luglio 2017, il Frecciarossa Salerno-Milano n°9514 è rimasto bloccato per oltre tre ore all’interno di una galleria, nel tratto tra Castello e San Piero a Sieve, e poi trainato da un altro locomotore nella stazione di Firenze – SMN.
Sulla base delle ricostruzioni dei passeggeri a bordo, sembra che il treno sia rimasto al buio e senza aria condizionata, a causa dell’assenza dell’elettricità, e nessun operatore abbia informato i passeggeri sulle reali cause che avevano determinato l’arresto del treno, né abbia offerto loro assistenza durante l’attesa.
Questo caso fa sorgere alcune domande: quali sono i diritti dei passeggeri e gli obblighi del vettore? In caso di ritardo all’arrivo, i primi possono chiedere al secondo il rimborso del biglietto? In caso di danni subiti durante il viaggio, il passeggero può chiedere il relativo risarcimento?
I diritti e gli obblighi dei passeggeri e del vettore ferroviario
Come già accennato nel precedente articolo, riguardante la normativa internazionale sui diritti dei viaggiatori, i diritti e gli obblighi dei passeggeri sono disciplinati dal Reg. CE n°1371/2007 e dalla Convenzione di Berna (o COTIF) del 9/05/1980 – rispettivamente in ambito europeo ed internazionale – nonché dalle leggi nazionali e regionali di ogni Stato.
In questa sede analizzeremo i diritti e gli obblighi prescritti solo dalla normativa internazionale ed europea, validi in tutti i Paesi firmatari della Convenzione di Berna o appartenenti all’Unione Europea.
I diritti e gli obblighi dei passeggeri
I passeggeri, per poter usufruire del trasporto ferroviario e dei relativi diritti, hanno l’obbligo di:
- acquistare il titolo di viaggio (biglietto, abbonamento, pass, ecc.), che costituisce prova della stipulazione del contratto di trasporto dell’accettazione delle relative condizioni generali;
- conservarlo durante il viaggio ed esibirlo a richiesta del controllore, pena l’interruzione della prestazione (e il conseguente obbligo di scendere alla stazione successiva);
- rispettare le condizioni generali di trasporto.
Di contro, l’acquisto del titolo di viaggio determina in favore dei passeggeri la sussistenza di diritti simili a quelli previsti nel trasporto aereo e marittimo, con conseguente obbligo, a carico del vettore ferroviario, di garantirne l’applicazione:
- il diritto all’informazione;
- diritto all’assicurazione sul viaggio, a carico delle imprese ferroviarie;
- diritto all’assistenza, da parte dei soggetti con disabilità;
- il diritto all’indennizzo e all’assistenza in caso di ritardo del treno;
- il diritto al risarcimento in caso di danni al passeggero e/o ai beni trasportati.
Gli obblighi a carico del vettore ferroviario
La sussistenza dei diritti sopra elencati, come accennato, determina a carico del vettore ferroviario il corrispondente obbligo di garantirne l’applicazione.
In particolare:
- in caso di RITARDO, il vettore è
obbligato a fornire ai passeggeri:
- assistenza: pasti, bevande gratuite in caso di ritardo superiore ad un’ora e – eventualmente – il pernottamento in un albergo nelle vicinanze;
- un indennizzo pari
al:
- 25% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo compreso tra 1 e 2 ore.
- il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore a due ore.
Qualora i passeggeri decidano di interrompere il viaggio, in caso di ritardo prevedibile all’arrivo superiore a 60 minuti, potranno chiedere, alternativamente:
- il rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
- di proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale, fermo restando il diritto all’indennizzo di una percentuale del prezzo del biglietto, calcolata sulla base del ritardo accumulato.
Tuttavia, essi non avranno il diritto all’indennizzo qualora il vettore li abbia informati del ritardo prima dell’acquisto del titolo di viaggio.
- In caso di DANNI subiti da:
- i passeggeri,
il vettore si presume responsabile e, di conseguenza, è obbligato a risarcirli,
salvo il caso in cui dimostri che l’incidente sia stato determinato da:
- cause estranee, inevitabili, nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza;
- colpa o comportamento anomalo del viaggiatore;
- fatto del terzo inevitabile;
- le cose
trasportate: il Regolamento europeo sopra menzionato prevede
che in caso di distruzione, perdita o danno, la compagnia abbia l’obbligo di
risarcire il singolo passeggero fino a:
- 40 D.S.P. (Diritti speciali di prelievo. 1 D.S.P. = 1,22 Euro) per ogni chilogrammo mancante o 600 D.S.P. per ogni collo in caso di bagaglio consegnato al vettore;
- 700 D.S.P. in cado di bagaglio non consegnato.
- i passeggeri,
il vettore si presume responsabile e, di conseguenza, è obbligato a risarcirli,
salvo il caso in cui dimostri che l’incidente sia stato determinato da:
IN SINTESI
I passeggeri in possesso di regolare titolo di viaggio hanno il diritto di ottenere dal vettore ferroviario la garanzia dei seguenti diritti, prescritti dalla normativa internazionale ed europea:
- informazione;
- assicurazione sul viaggio, a carico delle imprese ferroviarie;
- assistenza in favore dei soggetti con disabilità;
- indennizzo e assistenza in caso di ritardo del treno;
- risarcimento in caso di danni al passeggero e/o ai beni trasportati.
Lo studio legale dell’Avvocato Coscia fornisce assistenza legale stragiudiziale e giudiziale a tutti i viaggiatori che ritengano di vantare a carico del vettore ferroviario il diritto all’indennizzo o al risarcimento dei danni subiti (dalla persona o dalle cose trasportate) in relazione al viaggio effettuato.