I diritti dei passeggeri nel trasporto sull’autobus

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I diritti dei passeggeri nel trasporto sull’autobus

I diritti dei passeggeri nel trasporto sull’autobus

Dopo aver analizzato nei precedenti articoli i diritti dei viaggiatori nell’ambito del trasporto aereomarittimo e ferroviario, è opportuno focalizzarsi sulle tutele previste in favore dei passeggeri nel trasporto stradale, in particolare quello effettuato con l’autobus.

La normativa che disciplina tale tipologia di trasporto è il Regolamento UE n°181/2011, il quale è applicabile integralmente ai servizi a lunga percorrenza (tratte superiori ai 250 km),  pur prevedendo anche diritti validi per la generalità dei trasporti stradali.

Tra questi ultimi vanno evidenziati:

  • il diritto di non discriminare i viaggiatori sulle condizioni contrattuali o risarcitorie, a causa della loro nazionalità, disabilità o mobilità ridotta;
  • il diritto dei passeggeri di ricevere, prima e durante il viaggio, tutte le informazioni relative ai loro diritti, mediante formati accessibili (digitali o mediante fogli illustrativi), nonché un sistema di gestione dei reclami.

I diritti e le tutele previste nei servizi a lunga percorrenza

Tra i diritti previsti solo in favore dei viaggiatori dei servizi con tratte superiori a 250 chilometri, vi sono:

  • assistenza (spuntini, pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa),  in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 (novanta) minuti, per viaggi superiori alle 3 (tre) ore (art. 21);
  • se necessario – sempre per viaggi di tale durata – la sistemazione in albergo fino ad un massimo di due pernottamenti da € 80,00 ciascuno (fatte salve le condizioni meteorologiche avverse), oltre al trasporto gratuito fino  all’hotel(art. 21);
  • garanzia di rimborso in caso di cancellazione/ritardo alla partenza od overbooking;
  • indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo alla partenza superiore a 120 (centoventi) minuti, di cancellazione del viaggio e di mancata offerta al passeggero del rimborso, da parte del vettore.
  • informazioni sulle cause del ritardo o della cancellazione del viaggio, fornite non oltre i 30 (trenta) minuti successivi all’orario di partenza originariamente previsto;
  • tutela dei passeggeri in caso di decesso/lesioni personali, perdita o danneggiamento dei bagagli provocati da un sinistro stradale;
  • assistenza gratuita, nelle stazioni e a bordo dell’autobus, per soggetti disabili o a mobilità ridotta e viaggio gratuito per i loro accompagnatori.

I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del viaggio, ritardo alla partenza od overbooking

Oltre all’assistenza prevista dall’art. 21 (pasti, bevande ed eventuale pernottamento in albergo), il Regolamento Europeo prescrive ulteriori diritti in favore dei passeggeri il cui viaggio venga cancellato, subisca un ritardo alla partenza – dal capolinea o da qualsiasi fermata – superiore a 120 (centoventi) minuti, o negato per eccessive prenotazioni (overbooking).

L’art. 19, in particolare, prescrive che in presenza di tali disservizi il vettore/la compagnia di trasporti debba offrire immediatamente ai passeggeri la scelta tra:

  1. la continuazione del viaggio verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile (ad esempio, prenotando un posto sull’autobus in partenza subito dopo);
  2. il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, non appena possibile, come indicato nel contratto di trasporto. In questo caso, il rimborso dovrà essere corrisposto entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta.

Tuttavia, qualora il vettore non sia in grado di offrire al passeggero tali soluzioni, questi ha il diritto di ottenere un risarcimento pari al 50 % del prezzo del bigliettooltre al rimborso integrale del medesimo (come previsto al punto 2). Tale importo dovrà essere corrisposto dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Se l’autobus subisce un guasto durante il viaggio?

In questo caso il vettore deve assicurare ai passeggeri la continuazione del servizio su un altro veicolo, dallo stesso luogo in cui si trova il mezzo inutilizzabile, oppure il trasporto verso un altro punto di attesa e/o una stazione, da cui il viaggio possa proseguire.

Risarcimento e assistenza in caso d’incidente

Discorso a parte meritano le tutele previste in favore dei passeggeri, in caso di sinistro occorso durante il viaggio in autobus.

Prima assistenza

L’art. 8 prescrive che, in seguito all’incidente, il vettore debba assistere i passeggeri in modo ragionevole e proporzionato  alle esigenze
immediate degli stessi (ad esempio, fornendo cibo, indumenti, trasporto e primo soccorso). Per ciascun viaggiatore, tuttavia, il vettore può limitare il costo complessivo dell’eventuale alloggio ad 80 Euro a notte, per un massimo di due notti.

Decesso/lesioni dei passeggeri e perdita/danneggiamento del bagaglio

Secondo l’art. 7, inoltre, in caso lesioni personali, perdita o danneggiamento del bagaglio, i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento del danno. In caso di decesso, esso dovrà essere corrisposto ai familiari delle vittime ed includere altresì le spese per le esequie.

L’importo del risarcimento andrà calcolato sulla base della legislazione nazionale applicabile, ma non potrà essere inferiore ad:

  • € 220.000,00 per ogni passeggero;
  • € 1.200 per ogni bagaglio.

Le tutele previste per le persone disabili o a mobilità ridotta

Il Regolamento n°181/2011, infine, riconosce e garantisce i diritti delle persone disabili o a ridotta mobilità (art. 9), prevedendo che le compagnie di viaggio e i vettori non possano rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere un biglietto o far salire a bordo una persona a causa della sua disabilità.

Tuttavia, l’art. 10  del suddetto Regolamento contempla alcune eccezioni a tale regola, nel caso in cui il rifiuto sia giustificato:

  • dal rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, previsti dalla normativa nazionale o internazionale, o in materia di salute stabiliti dalle autorità competenti;
  • dalla configurazione del veicolo o delle infrastrutture, che rendono fisicamente impossibile la salita/discesa e il trasporto in condizioni di sicurezza (ad esempio, si pensi alle strutture prive di rampe per le sedie a rotelle o autobus privi dello spazio riservato a queste ultime).

Qualora il viaggio venga garantito dal vettore, l’art. 17 prescrive che questi e l’ente di gestione delle stazioni siano responsabili per la perdita o il danneggiamento delle sedie a rotelle o delle altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e, quindi, obbligati a sopportarne il costo della riparazione o della sostituzione.

I reclami

Fatte salve le richieste risarcitorie per le lesioni subite, il decesso o la perdita/il danneggiamento del bagaglio, qualora un passeggero intenda presentare  un reclamo al vettore o alla compagnia di viaggio, dovrà trasmetterlo entro 3 (tre) mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare.

Il vettore o la compagnia, di contro, avranno l’onere di comunicare al passeggero l’accoglimento, il rigetto o la lavorazione del reclamo, entro 1 (un) mese dal ricevimento del reclamo; mentre dovrà fornire una risposta definitiva non oltre 3 (tre) mesi.

In difetto, il passeggero potrà rivolgersi all’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del suddetto Regolamento europeo (in Italia è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nominato con D.Lgs. n°169/2014).

IN SINTESI

Il Reg. UE n°181/2011 disciplina il trasporto sull’autobus , prevedendo diritti e tutele principalmente in favore viaggiatori nei servizi a lunga percorrenza,  ma disponendo anche norme valide per la generalità dei trasporti stradali.

Esso dispone che i viaggiatori, nei servizi a lunga percorrenza, debbano ricevere dal vettore:

  • assistenza (spuntini, pasti, bevande),  in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 minuti, per viaggi superiori alle 3 ore (art. 21);
  • se necessario, la sistemazione in albergo per un massimo di due pernottamenti da € 80,00 a notte, oltre al trasporto gratuito fino ad esso (art. 21);
  • garanzia di rimborso in caso di cancellazione/ritardo alla partenza od overbooking;
  • indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo alla partenza superiore a 120 minuti, di cancellazione del viaggio e di mancata offerta al passeggero del rimborso, da parte del vettore.
  • informazioni sulle cause del ritardo o della cancellazione del viaggio, non oltre i 30 minuti successivi all’orario di partenza originariamente previsto;
  • tutela in caso di decesso/lesioni personali, perdita o danneggiamento dei bagagli provocati da un sinistro stradale.
  • assistenza gratuita, nelle stazioni e a bordo dell’autobus, per soggetti disabili o a mobilità ridotta e viaggio gratuito per i loro accompagnatori.

Qualora il vettore violi uno dei suddetti diritti, il passeggero ha la facoltà presentare formale al medesimo o alla compagnia di viaggio entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare.

Il vettore o la compagnia, di contro, dovranno fornire una risposta definitiva entro i successivi 3 mesi, altrimenti il passeggero potrà rivolgersi all’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del suddetto Regolamento europeo (in Italia, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti).

Lo studio legale Coscia, specializzato in diritto del turismo e dei Trasporti, può fornirvi una consulenza e un’assistenza mirata, qualora abbiate subito  disservizi o la lesione dei diritti previsti per il trasporto sull’autobus.

Non esitate a contattarci ai recapiti indicati qui a lato.

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The passengers rights in the bus transport

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The passengers rights in the bus transport

The passengers rights in the bus transport

After analyzing in previous articles the rights of passengers in transportation air , maritime and rail , it should focus on the protection afforded to passengers in road transport, in particular that carried out by bus.

The regulations governing this type of transport is the  EU Regulation n ° 181/2011 , which is fully applicable to the services to long-distance (of more than 250 km), while also providing rights valid for the majority of road transport.

Among them should be highlighted:

  • the right not to discriminating travelers on contractual conditions or damages, because of their nationality, disability or reduced mobility;
  • passengers’ right to receive, before and during the journey, all information relating to their rights, using accessible formats (digital or through leaflets) as well as a complaints handling system.

The rights and protections provided in long-distance services

Among the rights provided only in favor of travelers with the services of more than 250 km , there are:

  • assistance (snacks, meals, drinks in relation to the waiting time) ,   in the event of cancellation  or  delay  more than  90 (ninety) minutes , for trips of more than  3 (three) hours  (art. 21);
  • if necessary – always travels this term – the hotel accommodation up to a maximum of two nights from  € 80.00 each (subject to adverse weather conditions), as well as free transport to the hotel (Art. 21);
  • money back guarantee in case of cancellation / departure delays or overbooking ;
  • compensation equal to 50% of the price of the ticket in case of delay in departure of more than 120  (one hundred twenty) minutes , of cancellations and no-bid at redemption passenger by the carrier.
  • Information about the delay or cancellation of the trip, provided no later than  30 (thirty) minutes after the originally scheduled time of departure;
  • protection of passengers in case of death / injury personal, loss or damage to baggage caused by a traffic accident;
  • free assistance, in stations and on board the bus, for individuals with disabilities or reduced mobility and free trip to their companions.

Passenger rights in the event of cancellations, departure delays or overbooking

In addition to assistance provided for in Article. 21 (meals, drinks and possibly hotel accommodation), the European Regulation prescribes additional rights for passengers whose is canceled trip, is delayed at the start – from the terminal or from any station – more than 120 (one hundred twenty) minutes, or denied for excessive reservations (overbooking).

L ‘ art. 19 , in particular, requires that in the presence of such inefficiency the air carrier must offer  immediately passengers the choice between:

  1. the continuation of the journey  to the final destination, at no additional expense and similar conditions, as indicated in the transport contract as soon as possible (for example, by booking a seat on the bus departing soon after);
  2. reimbursement of the ticket price  and, where appropriate, the free bus back to the first point of departure as soon as possible, as indicated in the contract of carriage. In this case, the refund must be paid within 14  (fourteen) days of the request.

However, if the carrier is unable to offer the passenger such solutions, it has a right to receive compensation equal to 50% of the ticket price , in addition to the full repayment of the same (as described in paragraph 2). This amount must be paid by the carrier within one month of submission of the request .

If the bus goes down during the trip?

In this case, the carrier must ensure passengers the continuation of the service on another vehicle , from the same place in which is located the medium unusable, or the transport to another waiting point and / or a station, from which the journey can continue .

Compensation and assistance in case of accident

Separate discussion deserve the protections afforded to passengers in case of an accident occurring during the bus trip.

First support

L ‘ art. 8 prescribes that following the incident, the carrier must assist passengers in a reasonable and proportionate to the needs
immediate thereof (for example, providing food, clothes, transport and first aid). For each traveler, however, the carrier may limit the total cost of the possible accommodation to 80 Euro per night, for a maximum of two nights.

Death / injury to passengers and loss / damage to baggage

According to art. 7 Moreover, if  personal injury, loss or damage to baggage, passengers  are entitled to compensation for damages. In case of death , it must be paid to the families of the victims and also cover the funeral expenses.

The amount of compensation will be calculated based on the applicable national law, but shall not be less than:

  • € 220,000.00 for each passenger;
  • € 1,200  per piece of luggage.

The protections provided for persons with disabilities or reduced mobility

The Regulation n ° 181/2011, finally, recognizes and guarantees the rights of persons with disabilities or reduced mobility (art. 9), providing that the travel companies and carriers can not refuse to accept a reservation, to issue a ticket or to pick up a board a person because of his disability.

However, the ‘ art. 10   of the aforementioned Regulation contemplates some exceptions to this rule, in the case in which the rejection is justified:

  • from the obligations relating to safety, under national or international law, or in the field of health established by the competent authorities;
  • from the configuration of the vehicle or the infrastructure, which make it physically impossible for the ascent / descent and transport in conditions of safety (for example, think of the structures without ramps for wheelchairs or bus devoid of the space reserved for the latter).

If the journey is guaranteed by the carrier, the art. 17 prescribes that these and the managing body of the stations are responsible for the  loss or  damage of wheelchairs or other mobility equipment or assistive devices, and, therefore, obliged to bear the cost of repair or replacement.

complaints

Without prejudice to claims for compensation for the injuries suffered, death or loss / damage of luggage, if a passenger intends to file a complaint to the carrier or the travel company, will file it within 3 (three) months from the date on which it was lent or should have lent the regular service .

The carrier or the company, by contrast, will have the responsibility to communicate to the passenger acceptance, rejection or processing of the claim, within 1 (one) month from receipt of the complaint; and it will provide a definitive answer no later than 3  (three)  months .

Failing that, the passenger may contact the national body responsible for the application of the aforementioned European Regulation (in Italy is the authority of Transport adjustment, appointed by Decree. No. 169/2014).

IN SUMMARY

The EU Reg. No. 181/2011 regulates the bus transportation, providing rights and protections mainly benefit travelers in the services long-distance , but also by providing valid standards for the majority of road transport.

It provides that travelers, in long-distance services, should receive from the carrier:

  • assistance (snacks, meals, drinks) ,   in case of c ancellazione  or delay  more than  90 m inutes , for trips of more than  3  hours  (art. 21);
  • if necessary, hotel accommodation for a maximum of two nights from  € 80.00 per night , in addition to free transport up to it (art. 21);
  • money back guarantee in case of cancellation / departure delays or overbooking;
  • compensation equal to 50% of the price of the ticket in case of delay in departure of more than 120  minutes , the trip cancellation and no offer made to the repayment passenger by the carrier.
  • Information about the delay or cancellation of the trip, no later than  30  minutes after the originally scheduled time of departure;
  • protection in case of death / injury personal, loss or damage to luggage caused by a traffic accident.
  • free assistance, in stations and on board the bus, for individuals with disabilities or reduced mobility and free trip to their companions.

If the carrier is in violation of any of the above rights, the passenger is entitled to the same or a formal travel company within months from the date on which it was paid or should have lent the regular service .

The carrier or the company, in turn, will provide a definitive answer within the next   months otherwise  the passenger may contact the national body responsible for the application of the aforementioned European Regulation (in Italy, the Authority for Transport Adjustment).

The law firm Coscia, specialized in tourism law and Transport, can provide advice and targeted assistance, if you have suffered outages or the infringement of rights provided for bus transportation.

Do not hesitate to contact us at the address listed at right.

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