I diritti dei passeggeri nel trasporto sull’autobus
Dopo aver analizzato nei precedenti articoli i diritti dei viaggiatori nell’ambito del trasporto aereo, marittimo e ferroviario, è opportuno focalizzarsi sulle tutele previste in favore dei passeggeri nel trasporto stradale, in particolare quello effettuato con l’autobus.
La normativa che disciplina tale tipologia di trasporto è il Regolamento UE n°181/2011, il quale è applicabile integralmente ai servizi a lunga percorrenza (tratte superiori ai 250 km), pur prevedendo anche diritti validi per la generalità dei trasporti stradali.
Tra questi ultimi vanno evidenziati:
- il diritto di non discriminare i viaggiatori sulle condizioni contrattuali o risarcitorie, a causa della loro nazionalità, disabilità o mobilità ridotta;
- il diritto dei passeggeri di ricevere, prima e durante il viaggio, tutte le informazioni relative ai loro diritti, mediante formati accessibili (digitali o mediante fogli illustrativi), nonché un sistema di gestione dei reclami.
I diritti e le tutele previste nei servizi a lunga percorrenza
Tra i diritti previsti solo in favore dei viaggiatori dei servizi con tratte superiori a 250 chilometri, vi sono:
- assistenza (spuntini, pasti, bevande in relazione alla durata dell’attesa), in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 (novanta) minuti, per viaggi superiori alle 3 (tre) ore (art. 21);
- se necessario – sempre per viaggi di tale durata – la sistemazione in albergo fino ad un massimo di due pernottamenti da € 80,00 ciascuno (fatte salve le condizioni meteorologiche avverse), oltre al trasporto gratuito fino all’hotel(art. 21);
- garanzia di rimborso in caso di cancellazione/ritardo alla partenza od overbooking;
- indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo alla partenza superiore a 120 (centoventi) minuti, di cancellazione del viaggio e di mancata offerta al passeggero del rimborso, da parte del vettore.
- informazioni sulle cause del ritardo o della cancellazione del viaggio, fornite non oltre i 30 (trenta) minuti successivi all’orario di partenza originariamente previsto;
- tutela dei passeggeri in caso di decesso/lesioni personali, perdita o danneggiamento dei bagagli provocati da un sinistro stradale;
- assistenza gratuita, nelle stazioni e a bordo dell’autobus, per soggetti disabili o a mobilità ridotta e viaggio gratuito per i loro accompagnatori.
I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del viaggio, ritardo alla partenza od overbooking
Oltre all’assistenza prevista dall’art. 21 (pasti, bevande ed eventuale pernottamento in albergo), il Regolamento Europeo prescrive ulteriori diritti in favore dei passeggeri il cui viaggio venga cancellato, subisca un ritardo alla partenza – dal capolinea o da qualsiasi fermata – superiore a 120 (centoventi) minuti, o negato per eccessive prenotazioni (overbooking).
L’art. 19, in particolare, prescrive che in presenza di tali disservizi il vettore/la compagnia di trasporti debba offrire immediatamente ai passeggeri la scelta tra:
- la continuazione del viaggio verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile (ad esempio, prenotando un posto sull’autobus in partenza subito dopo);
- il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, non appena possibile, come indicato nel contratto di trasporto. In questo caso, il rimborso dovrà essere corrisposto entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta.
Tuttavia, qualora il vettore non sia in grado di offrire al passeggero tali soluzioni, questi ha il diritto di ottenere un risarcimento pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso integrale del medesimo (come previsto al punto 2). Tale importo dovrà essere corrisposto dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta.
Se l’autobus subisce un guasto durante il viaggio?
In questo caso il vettore deve assicurare ai passeggeri la continuazione del servizio su un altro veicolo, dallo stesso luogo in cui si trova il mezzo inutilizzabile, oppure il trasporto verso un altro punto di attesa e/o una stazione, da cui il viaggio possa proseguire.
Risarcimento e assistenza in caso d’incidente
Discorso a parte meritano le tutele previste in favore dei passeggeri, in caso di sinistro occorso durante il viaggio in autobus.
Prima assistenza
L’art. 8 prescrive che,
in seguito all’incidente, il vettore debba assistere i passeggeri in modo
ragionevole e proporzionato alle esigenze
immediate degli stessi (ad esempio, fornendo cibo, indumenti, trasporto e primo
soccorso). Per ciascun viaggiatore, tuttavia, il vettore può limitare il costo
complessivo dell’eventuale alloggio ad 80 Euro a notte, per un massimo di due
notti.
Decesso/lesioni dei passeggeri e perdita/danneggiamento del bagaglio
Secondo l’art. 7, inoltre, in caso lesioni personali, perdita o danneggiamento del bagaglio, i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento del danno. In caso di decesso, esso dovrà essere corrisposto ai familiari delle vittime ed includere altresì le spese per le esequie.
L’importo del risarcimento andrà calcolato sulla base della legislazione nazionale applicabile, ma non potrà essere inferiore ad:
- € 220.000,00 per ogni passeggero;
- € 1.200 per ogni bagaglio.
Le tutele previste per le persone disabili o a mobilità ridotta
Il Regolamento n°181/2011, infine, riconosce e garantisce i diritti delle persone disabili o a ridotta mobilità (art. 9), prevedendo che le compagnie di viaggio e i vettori non possano rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere un biglietto o far salire a bordo una persona a causa della sua disabilità.
Tuttavia, l’art. 10 del suddetto Regolamento contempla alcune eccezioni a tale regola, nel caso in cui il rifiuto sia giustificato:
- dal rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, previsti dalla normativa nazionale o internazionale, o in materia di salute stabiliti dalle autorità competenti;
- dalla configurazione del veicolo o delle infrastrutture, che rendono fisicamente impossibile la salita/discesa e il trasporto in condizioni di sicurezza (ad esempio, si pensi alle strutture prive di rampe per le sedie a rotelle o autobus privi dello spazio riservato a queste ultime).
Qualora il viaggio venga garantito dal vettore, l’art. 17 prescrive che questi e l’ente di gestione delle stazioni siano responsabili per la perdita o il danneggiamento delle sedie a rotelle o delle altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e, quindi, obbligati a sopportarne il costo della riparazione o della sostituzione.
I reclami
Fatte salve le richieste risarcitorie per le lesioni subite, il decesso o la perdita/il danneggiamento del bagaglio, qualora un passeggero intenda presentare un reclamo al vettore o alla compagnia di viaggio, dovrà trasmetterlo entro 3 (tre) mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare.
Il vettore o la compagnia, di contro, avranno l’onere di comunicare al passeggero l’accoglimento, il rigetto o la lavorazione del reclamo, entro 1 (un) mese dal ricevimento del reclamo; mentre dovrà fornire una risposta definitiva non oltre 3 (tre) mesi.
In difetto, il passeggero potrà rivolgersi all’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del suddetto Regolamento europeo (in Italia è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nominato con D.Lgs. n°169/2014).
IN SINTESI
Il Reg. UE n°181/2011 disciplina il trasporto sull’autobus , prevedendo diritti e tutele principalmente in favore viaggiatori nei servizi a lunga percorrenza, ma disponendo anche norme valide per la generalità dei trasporti stradali.
Esso dispone che i viaggiatori, nei servizi a lunga percorrenza, debbano ricevere dal vettore:
- assistenza (spuntini, pasti, bevande), in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 minuti, per viaggi superiori alle 3 ore (art. 21);
- se necessario, la sistemazione in albergo per un massimo di due pernottamenti da € 80,00 a notte, oltre al trasporto gratuito fino ad esso (art. 21);
- garanzia di rimborso in caso di cancellazione/ritardo alla partenza od overbooking;
- indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo alla partenza superiore a 120 minuti, di cancellazione del viaggio e di mancata offerta al passeggero del rimborso, da parte del vettore.
- informazioni sulle cause del ritardo o della cancellazione del viaggio, non oltre i 30 minuti successivi all’orario di partenza originariamente previsto;
- tutela in caso di decesso/lesioni personali, perdita o danneggiamento dei bagagli provocati da un sinistro stradale.
- assistenza gratuita, nelle stazioni e a bordo dell’autobus, per soggetti disabili o a mobilità ridotta e viaggio gratuito per i loro accompagnatori.
Qualora il vettore violi uno dei suddetti diritti, il passeggero ha la facoltà presentare formale al medesimo o alla compagnia di viaggio entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare.
Il vettore o la compagnia, di contro, dovranno fornire una risposta definitiva entro i successivi 3 mesi, altrimenti il passeggero potrà rivolgersi all’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del suddetto Regolamento europeo (in Italia, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti).
Lo studio legale Coscia, specializzato in diritto del turismo e dei Trasporti, può fornirvi una consulenza e un’assistenza mirata, qualora abbiate subito disservizi o la lesione dei diritti previsti per il trasporto sull’autobus.
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