Diritti dei passeggeri. Qual è il tribunale competente?
Nei precedenti articoli sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo/cancellazione del volo o negato imbarco, abbiamo analizzato tutte le azioni a disposizione dei viaggiatori per ottenere il rispetto dei propri diritti, tra cui la compensazione pecuniaria e il risarcimento dei danni ulteriori causati dai disservizi subiti.
Tra queste, l’extrema ratio consiste nella citazione in giudizio del soggetto responsabile del danno subito dal passeggero (solitamente, la compagnia aerea), presso il tribunale competente a decidere la causa.
La legislazione europea in tema di tutela dei viaggiatori è mutata negli ultimi anni e, con essa, anche la normativa che disciplina la competenza giurisdizionale e territoriale del giudice chiamato a decidere su tali controversie.
La normativa di riferimento
Le principali fonti normative in tema di competenza giurisdizionale sono:
- il Regolamento UE 1215/2012, che all’art. 7, 1° comma, prevede che“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro … in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”. In caso di prestazione di servizi (come il contratto di trasporto dei passeggeri), il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
- La Convenzione di Montreal del 1999, per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, che all’art. 33 prevede: “L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.
Le due norme sono evidentemente contrastanti, in quanto per il Regolamento UE n. 1215/2012 la competenza giurisdizionale appartiene al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione (che, in caso di trasporto aereo, è il luogo di partenza o di arrivo del volo). Mentre la Convenzione di Montreal del 1999 ritiene che la competenza sia del giudice del domicilio del vettore.
Il chiarimento da parte della Corte di Giustizia dell’UE
La Corte di Giustizia UE, recentemente, è stata chiamata da un giudice del Tribunale di Roma a chiarire se la competenza giurisdizionale sia quella del giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione o del domicilio del vettore, nel caso in cui il passeggero richieda al giudice, contestualmente:
- il riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 5, 7 e 9 del Regolamento 261/2004, e quindi disciplinata anche dal Regolamento UE 1215/2012),
- l’ulteriore risarcimento del danno previsto dall’art. 12 del Reg. 261/2004, che opera un rinvio alla convenzione di Montreal del 1999), in conseguenza del ritardo/cancellazione del volo o di negato imbarco.
La Corte di Giustizia, con sentenza del 7.11.2019, all’esito della causa n. C-213/18, ha stabilito che, qualora il giudice di uno Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un caso come quello sopra indicato, deve valutare la propria competenza:
- per il primo capo della domanda, alla luce dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (competenza del giudice del luogo di partenza o di arrivo del volo);
- per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di tale convenzione (competenza del giudice del luogo di domicilio del vettore o di destinazione del volo).
Pertanto, secondo la Corte, il giudice deve valutare, caso per caso, se è competente a decidere per entrambe le richieste, oppure solo per una di esse (o per nessuna).
In questi ultimi due casi, dovrà dichiarare preventivamente la propria incompetenza sulla relativa questione (o su entrambe) ed indicare il giudice ritenuto competente a decidere sulla stessa.