Cancellazione o il ritardo del volo: le circostanze eccezionali che escludono il diritto alla compensazione pecuniaria
In un precedente articolo abbiamo analizzato i diritti dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo e i conseguenti obblighi delle Compagnie aeree di fornire loro assistenza, informazioni sui diritti e una compensazione pecuniaria, variabile tra i 250 e i 600 Euro, a seconda della tratta aerea.
Tuttavia, contrariamente agli obblighi di assistenza ed informazioni, la compensazione pecuniaria è dovuta ai passeggeri solo qualora:
- il ritardo del volo all’aeroporto di destinazione sia superiore a 3 ore;
- essi siano stati informati della cancellazione del volo e
delle eventuali alternative di trasporto possibili:
- meno di 2 settimane prima dell’orario di partenza previsto;
- o nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto, senza che sia stato offerto loro di partire con un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- oppure meno di 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto, senza che sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Le circostanze eccezionali
Un ulteriore ostacolo alla corresponsione della compensazione pecuniaria è rappresentato dalle circostanze eccezionali: tutte quelle fattispecie che, per le loro caratteristiche d’imprevedibilità ed inevitabilità, siano da sole sufficienti ad impedire o ritardare la partenza o l’arrivo dei voli e a giustificare il mancato versamento ai passeggeri della compensazione pecuniaria.
In questi casi, l’art. 5, comma 3, del Regolamento Europeo n. 261/2004 prescrive che sia onere della Compagnia aerea dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo siano dovuti a circostanze eccezionali e che queste siano inevitabili, anche adottando tutte le misure del caso.
Sulla Compagnia, dunque, grava una presunzione di responsabilità per i disagi causati ai passeggeri, dalla quale potrà liberarsi provando non solo l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento (cancellazione o ritardo del volo) e la circostanza eccezionale, ma altresì l’inevitabilità di quest’ultima.
Quali sono le circostanze eccezionali?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle sentenze successive all’emissione del Reg. CE 261/2004, non ha mai fornito un elenco delle circostanze eccezionali idonee ad escludere la responsabilità delle Compagnie nei confronti dei passeggeri. Ha precisato, però, che esse debbano essere valutate caso per caso e collegate ad un evento che soddisfi due condizioni aggiuntive:
- non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo;
- sfugga all’effettivo controllo del vettore, per la sua natura od origine.
Comunque, dalle pronunce finora pubblicate, emerge una casistica ben definita delle fattispecie definite “inevitabili”:
- le avverse condizioni meteorologiche che rendono impossibile il volo in sicurezza;
- i problemi di sicurezza del volo causati di fattori esterni (es: l’eruzione di un vulcano).
- l’instabilità politica;
- gli scioperi che si ripercuotono sull’attività del vettore aereo.
Le fattispecie escluse
Tra gli eventi non qualificati come circostanze eccezionali, invece, la giurisprudenza europea ha individuato i problemi tecnici dell’aeromobile e l’urto della scaletta d’imbarco contro un aereo.
I problemi tecnici
Secondo Corte, i problemi tecnici causati da una carenza di manutenzione di un aeromobile non possono essere considerati circostanze eccezionali, anche qualora essi si siano verificati inaspettatamente.
Ad esempio, un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni componenti di un aeromobile potrebbe costituire, di per sé, un evento inaspettato. La Corte, tuttavia, ritiene che esso rientri nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere considerato “inevitabile”.
L’unica eccezione è rappresentata dai vizi occulti di fabbricazione o dai danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o terrorismo: solo questi problemi tecnici, secondo la giurisprudenza, possono essere considerati circostanze eccezionali.
Urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile
Un altro evento che la Corte non considera circostanza eccezionale è l’urto di una scaletta d’imbarco contro l’aeromobile, poiché ritenuto inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.
La giurisprudenza, invero, considera le scalette o le passerelle mobili indispensabili nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri e, per questo motivo, i vettori affrontano quotidianamente inconvenienti legati all’impiego di tali attrezzature.
L’onere della prova a carico della Compagnia aerea
Infine, è opportuno aggiungere che la Compagnia aerea, qualora giustifichi il mancato versamento della compensazione pecuniaria con l’esistenza di una circostanza eccezionale, ha sempre l’onere di provare quest’ultima, se il passeggero o l’ENAC ne fa espressa richiesta.
In particolare, la Compagnia aerea deve fornire al consumatore o all’organismo nazionale competente, a titolo gratuito, le prove della circostanza eccezionale indicata (ad es.: estratti di giornali di bordo o relazioni su eventi e/o documenti e dichiarazioni esterni), nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di accesso ai documenti.
Tale principio – espresso dalla Commissione europea con la Comunicazione n°214/2016 – è giustificato dalla circostanza che solo il vettore aereo è in possesso di tutta la documentazione relativa al volo cancellato o in ritardo e, pertanto, in una posizione di forza che gli consentirebbe di negare arbitrariamente il versamento della compensazione pecuniaria, indicando una delle circostanze eccezionali ammesse dalla giurisprudenza.
IN SINTESI
Un importante ostacolo al versamento della compensazione pecuniaria in favore del passeggero, in caso di ritardo o cancellazione del volo, è rappresentato dalle circostanze eccezionali: tutte quelle fattispecie che, per le loro caratteristiche d’imprevedibilità ed inevitabilità, siano da sole sufficienti ad impedire o ritardare la partenza o l’arrivo dei voli.
Sebbene il Legislatore europeo non abbia stilato un elenco, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE ha escluso dalle circostanze eccezionali i problemi tecnici dell’aeromobile e l’urto della scaletta d’imbarco contro l’aereo, considerando invece sempre “inevitabili” tali eventi:
- le condizioni meteorologiche che rendono impossibile il volo:
- i problemi di sicurezza causati di fattori esterni (es: l’eruzione di un vulcano.
- l’instabilità politica e gli scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
Infine, qualora la Compagnia aerea giustifichi il mancato versamento della compensazione pecuniaria con l’esistenza di una circostanza eccezionale quale causa del ritardo o della cancellazione del volo, ha sempre l’onere di provarla, se il passeggero o l’ENAC ne fa espressa richiesta.