La responsabilità medica dopo la riforma attuata dalla Legge “Gelli – Bianco”
Negli ultimi anni il Legislatore ha rivoluzionato la disciplina relativa alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria, sia in materia civile che penale, fissando regole di condotta per entrambi, con lo scopo primario di tutelare il diritto alla salute dei pazienti.
Tuttavia, la recente entrata in vigore della Legge “Gelli – Bianco“ (L. n°24 dell’8/3/2017), a distanza di soli 5 anni dall’ultima riforma della responsabilità medica attuata col Decreto “Balduzzi“ (D.L. n. 158 del 13/9/2012, convertito con modifiche nella Legge n°189 dell’8/11/2012), si è resa necessaria a causa del fallimento della riforma del 2012 nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La riforma attuata col Decreto “Balduzzi”
Il Decreto “Balduzzi” del 2012 aveva come intento quello di porre in primo piano la figura del paziente, prevedendo norme dirette a tutelare il diritto alla salute di quest’ultimo e a trattamenti sanitari conformi alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica.
In particolare, tra le principali novità previste dal D.L. n°158 del 13/9/2012 in materia di responsabilità medica, vi erano:
- la valutazione della responsabilità del medico e della sue equipe, sulla base di linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- l’esclusione della responsabilità penale del medico che si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche di cui sopra, per errori commessi con colpa lieve;
- la previsione della responsabilità extracontrattuale del medico.
Il fine ultimo del Decreto “Balduzzi” era quello di arrestare il fenomeno ormai dilagante della cd. medicina difensiva, cioè della malpractice con cui il medico, per evitare di subire ritorsioni legali da parte del paziente:
- prescrive a quest’ultimo esami diagnostici o terapeutici aggiuntivi non necessari rispetto a quelli già effettuati (medicina difensiva “positiva“);
- evita di occuparsi di determinati pazienti o di eseguire interventi ritenuti ad alto rischio, indirizzandoli spesso verso altri specialisti (medicina difensiva “negativa”).
Tuttavia, la lacunosa normativa del 2012 lasciava troppi margini d’interpretazione, soprattutto in tema di responsabilità “contrattuale” o “extracontrattuale” dei medici, determinando negli ultimi anni un serio aggravamento del fenomeno suindicato.
La Legge “Gelli – Bianco”
Al fine di arginare tale fenomeno ed evitare inutili sprechi dei soldi pubblici, il Legislatore ha nuovamente riformato la disciplina relativa al settore sanitario, tentando di inquadrare con certezza la responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria, al fine di tutelare sia la salute dei pazienti (l’art. 1 prevede espressamente che la sicurezza delle cure vada a costituire il diritto costituzionale alla salute), sia la figura del medico.
Tra le principali novità della Legge vi sono:
- L’introduzione del Garante per il diritto alla salute.
- La previsione della responsabilità penale del medico e degli esercenti la professione sanitaria solo in caso di colpa grave (art. 3).
- La previsione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed extra-contrattuale del medico per danni causati al paziente (salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta dal medico con quest’ultimo: in questo caso si configura una responsabilità contrattuale) (art. 7).
- L’obbligo, da parte della struttura sanitaria, di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (medici, operatori sanitari, ecc) (art. 10).
- L’introduzione del diritto di rivalsa, da parte della struttura sanitaria, nei confronti del medico o dell’esercente la professione sanitaria, solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9).
- La possibilità, da parte del soggetto danneggiato, di agire direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico, entro i limiti delle somme per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione (art. 12);
- L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione da parte del danneggiato che intende agire in giudizio contro il medico o la struttura sanitaria (art. 8).
- L’obbligo di trasparenza da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private: esse dovranno fornire al paziente, entro 7 giorni, la documentazione sanitaria da lui richiesta, nonché pubblicare sui propri siti web i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni (art. 4).
- la creazione di un Fondo di Garanzia, che avrà il compito di risarcire i pazienti per i danni cagionati da responsabilità sanitaria in determinati casi (qualora il danno ecceda il massimale della copertura assicurativa della struttura sanitaria o del medico; in caso d’insolvenza da parte di questi ultimi, ecc.) (art. 14).
- L’applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private per la quantificazione del danno subito dal paziente.
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria
Particolare attenzione meritano gli articoli 6 e 7 della Legge “Gelli – Bianco”, che prevedono, rispettivamente, la responsabilità penale del medico e quella civile di quest’ultimo e della struttura sanitaria.
La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
L’art. 6, introducendo l’art. 590 sexies nel codice penale, prescrive l’esenzione di colpa nei confronti del medico (o del sanitario) che, nell’esercizio della professione, abbia provocato un omicidio colposo o lesioni colpose attenendosi alle linee guida e alle buone pratiche (che verranno) pubblicate dal Ministero della Salute.
Egli, infatti, sarà punibile solo in caso di accertata colpa grave, che non si configura mai in caso di rispetto delle linee guida di cui sopra, purché applicabili al caso concreto.
La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria
L’art. 7, invece, come detto, prescrive un diverso tipo responsabilità civile a carico della struttura sanitaria e dell’esercente la professione.
Nei confronti della prima sarà applicabile una responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per i danni provocati al paziente dagli operatori sanitari di cui si avvalga o da quelli scelti dal paziente stesso; mentre l’esercente la professione sanitaria (medico, infermiere, ecc) sarà responsabile in via extra-contrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., a meno che non si sia obbligato contrattualmente con il paziente.
La differenza tra i due tipi di responsabilità risiede ne:
- il termine di prescrizione a disposizione del danneggiato per agire in giudizio (10 anni in caso di responsabilità contrattuale, 5 anni in caso di responsabilità extra-contrattuale);
- la ripartizione dell’onere della prova:
- nelle azioni giudiziarie contro la struttura sanitaria il paziente dovrà dimostrare solo l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale ed il relativo inadempimento (ad es: il verbale di Pronto soccorso costituisce una prova della prestazione sanitaria ricevuta);
- nelle azioni contro il medico (o il sanitario), invece, egli dovrà dimostrare non solo l’elemento oggettivo (condotta lesiva, evento dannoso e nesso di causalità tra i primi due), ma anche l’atteggiamento colposo del medico.
Da quanto detto ne consegue che, in caso di danno subito a causa di un intervento medico all’interno di una struttura sanitaria, sarà più vantaggioso per il paziente agire in giudizio direttamente nei confronti di quest’ultima e/o della rispettiva Compagnia assicurativa, invece che contro il medico.
Successivamente, all’esito di un’eventuale liquidazione del risarcimento del danno in favore del paziente, la Struttura sanitaria avrà la facoltà di rivalersi nei confronti del medico, sempre che sia stato dimostrato in giudizio che egli abbia agito con dolo o colpa grave.
IN SINTESI
La riforma sulla responsabilità medica attuata nel 2017 con la Legge “Gelli Bianco” ha tentato di riempire le lacune normative presenti nel “Decreto Balduzzi” del 2012, introducendo fondamentali novità dirette a garantire attivamente la cura ottimale del paziente e ad arginare il fenomeno della “medicina difensiva”, tra cui:
- La previsione della responsabilità penale del medico e degli esercenti la professione sanitaria solo in caso di colpa grave.
- La previsione della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del medico per danni causati al paziente (salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta dal medico con quest’ultimo).
- L’obbligo, da parte della struttura sanitaria, di dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.
- La possibilità, da parte del soggetto danneggiato, di agire direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico.