Il consenso informato e il “biotestamento”: profili giuridici
Il 14 dicembre 2017 il Senato, in via definitiva, ha approvato la legge sul consenso informato e il “biotestamento” con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni, dopo un tortuoso iter parlamentare e un’insistente pressione dell’opinione pubblica.
A distanza di 8 anni dal disegno di legge presentato con urgenza in Parlamento per evitare – inutilmente – la morte assistita di Eluana Englaro e poi insabbiato, il Legislatore, con la Legge n°219 del 22 dicembre 2017, ha legittimato e disciplinato il diritto dei cittadini di scegliere le cure e i trattamenti terapeutici da ricevere, anche nell’eventualità di un’incapacità psico-fisica futura (con ovvi limiti diretti a tutelare gli altri diritti costituzionalmente garantiti).
Per un Paese come l’Italia, caratterizzato da una forte tradizione e cultura cattolica, questa legge rappresenta certamente una svolta storica, arrivata in seguito ad una battaglia democratica che ha visto contrapporsi due opposti orientamenti: da un lato quello tradizionalista, di matrice cattolica, diretto a salvaguardare il bene vita ad ogni costo, quale diritto costituzionalmente indisponibile ed inalienabile. Dall’altra quello che pone in primo piano il diritto dell’individuo all’autodeterminazione e, quindi, alla libertà di disporre integralmente della propria vita.
La legge
La Legge n°219/2017 – la cui entrata in vigore è prevista in data odierna, 31 gennaio 2018 – disciplina due istituti fondamentali: il consenso informato e le Disposizioni anticipate di trattamento (o “D.A.T.“).
Le seconde, strettamente connesse al primo, consentono al soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere di esprimere la propria volontà su trattamenti sanitari e diagnostici futuri (con le modalità descritte in seguito), “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi” (art. 4, 1° comma).
1) Il consenso informato
Lo scopo principale della legge è enunciato nell’art. 1: promuovere e valorizzare “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sul consenso informato”, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del primo e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del secondo.
Il consenso informato – già analizzato dettagliatamente nel precedente articolo (La mancata acquisizione del consenso informato: il risarcimento del danno in favore del paziente)- consiste nel diritto del paziente di:
- conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informato in modo completo, aggiornato e a lui comprensibile sulla diagnosi, sulla prognosi e sui relativi benefici e rischi, nonché sulle possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario;
- rifiutarsi – in tutto o in parte – di ricevere le suddette informazioni, ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.
- rifiutare di prestare il proprio consenso al trattamento terapeutico o revocarlo in qualsiasi momento, se precedentemente prestato, nonché di cambiare nuovamente volontà in seguito alla revoca o al rifiuto.
Il consenso informato, la sua revoca, il rifiuto al trattamento terapeutico e l’eventuale indicazione di un incaricato, devono essere espressi in forma scritta o attraverso videoregistrazioni (o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare) e obbligatoriamente inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
Il paziente, tuttavia, non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Qual è il compito del medico in caso di revoca o rifiuto del trattamento da parte del paziente?
Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, per questo motivo, è esente da responsabilità civile o penale.
La legge, tuttavia, prevede che il medico debba prospettare al paziente – e, se questi acconsente, ai suoi familiari – le conseguenze del rifiuto e le possibili alternative ad esso, nonché promuovere ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
La terapia del dolore e la dignità della vita
Il rifiuto o la revoca del consenso al trattamento sanitario, soprattutto in caso di malattie terminali, non esime il medico dall’obbligo di alleviare le sofferenze del paziente. A tal fine, deve sempre garantirgli una terapia del dolore adeguata al suo stato di salute, erogando le cure palliative previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38.
Tuttavia, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, l’art. 2 prevede che il medico possa ricorrere alla “sedazione palliativa profonda continua“, in associazione con la terapia del dolore, previo consenso del paziente.
Nel caso in cui la morte di questi sia imminente, il medico deve astenersi “da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati“.
Minori, interdetti e inabilitati
Qualora il paziente sia un minore o un soggetto interdetto, il consenso informato al trattamento sanitario deve essere espresso o rifiutato dai genitori (o dal tutore, nel secondo caso), tenendo sempre conto della volontà del minore (o interdetto), in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, affinché venga tutelata la sua salute psicofisica e la sua dignità.
Per questo l’art. 3 prescrive che il minore debba ricevere le “informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messo nella condizione di esprimere la sua volontà”.
Nel caso in cui il paziente sia un soggetto inabilitato, il consenso informato o il rifiuto ad esso verrà espresso da quest’ultimo, a meno che non sia assistito da un amministratore di sostegno in ambito sanitario. In tal caso la decisione finale spetterà all’amministratore, tenuto conto della volontà del paziente.
Cosa succede se i genitori o i rappresentanti legali dei soggetti sopra indicati rifiutino di prestare il consenso informato ed il medico ritenga invece necessarie e appropriate le cure diagnosticate?
In questo caso la decisione andrà rimessa al Giudice Tutelare, su ricorso dei genitori o del rappresentante.
2) Le DAT (disposizioni anticipate di trattamento)
Come già accennato sopra, la Legge n°219/2017 introduce nel nostro ordinamento le disposizioni anticipate di trattamento, un “biotestamento” che permette a qualsiasi soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un evento futuro che possa renderlo incapace di di esprimere la propria volontà, di decidere anticipatamente:
- se essere informato o meno sulle proprie condizioni psico-fisiche e sulle terapie che dovrà ricevere;
- di prestare il consenso o il rifiuto a determinati trattamenti terapeutici o diagnostici (incluse le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali);
- scegliere i trattamenti medici (purché non contrari alla legge) che vorrà ricevere in previsione di una determinata malattia/patologia.
Dove si redigono e registrano le D.A.T.? Sono modificabili?
Le D.A.T., ai sensi dell’art. 4, comma 6, devono essere redatte per:
- atto pubblico (presso un notaio o altro pubblico ufficiale abilitato);
- scrittura privata autenticata (sempre da un notaio o altro pubblico ufficiale)
- ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione su un apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse da quest’ultimo attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, nonché esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Il fiduciario
Nelle D.A.T. il disponente ha
la facoltà di indicare una persona di sua
fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie, in caso di futura incapacità.
Il fiduciario deve
essere una persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere e deve accettare la nomina mediante la
sottoscrizione delle D.A.T. (delle quali riceve una copia) o di un atto
successivo, allegato alle stesse.
L’incarico del fiduciario può
essere revocato dal disponente in
qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e
senza obbligo di motivazione. Lo stesso fiduciario ha la facoltà di rinunciare
alla nomina in qualsiasi momento, mediante atto scritto da consegnare al
disponente.
Cosa succede nel caso in cui il disponente non indichi alcun fiduciario o questi vi abbia rinunciato, sia deceduto o sia divenuto incapace?
In questi casi le D.A.T. mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente, ma il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno che ne faccia le veci.
Il medico, in caso di assenza di un fiduciario, è sempre tenuto al rispetto delle D.A.T., ma può disattenderle, in tutto o in parte, solo nel caso in cui:
- esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Registro regionale delle D.A.T.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, “le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione dei dati del soggetto iscritto al Servizio sanitario nazionale, possono regolamentare la raccolta di copia delle D.A.T., compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili“.
IN SINTESI
La Legge n°219/2017 disciplina due istituti fondamentali: il consenso informato e le Disposizioni anticipate di trattamento (o “D.A.T.“).
Il consenso informato consiste nel diritto del paziente di:
- conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informato in modo completo, aggiornato e a lui comprensibile sulla diagnosi, sulla prognosi e sui relativi benefici e rischi, nonché sulle possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario;
- rifiutarsi di ricevere le suddette informazioni, ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.
- rifiutare di prestare il proprio consenso al trattamento terapeutico o revocarlo in qualsiasi momento, se precedentemente prestato.
Il paziente, tuttavia, non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Il rifiuto o la revoca del consenso al trattamento sanitario, soprattutto in caso di malattie terminali, non esime il medico dall’obbligo di alleviare le sofferenze del paziente.
Le D.A.T., invece, permettono a qualsiasi soggetto maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un evento futuro che possa renderlo incapace di di esprimere la propria volontà, di decidere anticipatamente:
- se essere informato o meno sulle proprie condizioni psico-fisiche e sulle terapie che dovrà ricevere;
- di prestare il consenso o il rifiuto a determinati trattamenti terapeutici o diagnostici (incluse le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali);
- scegliere i trattamenti medici (purché non contrari alla legge) che vorrà ricevere in previsione di una determinata malattia/patologia.
Le D.A.T. devono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o consegnata presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente. In caso d’incapacità di quest’ultimo, possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o altri dispositivi adatti allo scopo.
Nelle D.A.T. il disponente ha la facoltà di indicare un fiduciario ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, in caso di futura incapacità.
L’Avv. Marco Coscia offre consulenza e assistenza legale per la redazione e registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento. Contattate subito lo studio per ottenere maggiori informazioni.
Pubblicato il31 Gennaio 2018CategorieResponsabilità medicaTagbiotestamento, consenso informato, D.A.T., DAT, diritto autodeterminazione, disposizioni anticipate di trattamento, fiduciario, incapacità, responsabilità medica, terapia del doloreLascia un commentosu Il consenso informato e il “biotestamento”: profili giuridici