La Cassazione ribadisce: il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico
Con una recentissima ordinanza (n. 15733 del 17 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto – già formulato nelle pronunce degli ultimi quattro anni – secondo cui il danno morale costituisce una categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest’ultimo:
- rappresenta uno stato d’animo di sofferenza interiore autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
- non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale
Il danno biologico e il danno morale
Come chiarito dalla Suprema Corte, la differenza tra le due voci di danno è marcata, in quanto il danno biologico, disciplinato dall’art. 138, 2° comma, lett. a) ed e) del codice delle assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona”(suscettibile di accertamento medico-legale), che incide negativamente“sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Il terzo comma dello stesso articolo prescrive, inoltre, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice fino al 30%, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico poiché, in primo luogo, non dimostrabile mediante accertamento medico-legale; in secondo luogo, esso rappresenta uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle);
Il procedimento giudiziario
L’ordinanza della Cassazione giunge in seguito alla sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva a sua volta condannato una compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti un soggetto vittima di un sinistro stradale.
Secondo la Corte di Appello, il giudice di primo grado aveva provveduto correttamente a liquidare le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale concretamente comprovate dall’attore.
In seguito al ricorso promosso dalla vittima del sinistro, la Suprema Corte – rigettandolo – ha pronunciato il principio di diritto riportato all’inizio di questo articolo, precisando inoltre che “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico)”.
La liquidazione di entrambe le voci di danno
Pertanto, secondo la Corte, il giudice di merito, al fine di procedere alla liquidazione della complessiva voce del danno non patrimoniale (in cui sono inclusi sia il danno biologico che quello morale), il giudice di merito dovrà seguire i seguenti passaggi:
- accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
- in caso di accertamento dell’esistenza (anche) del danno morale, avente esito:
- positivo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
- negativo, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento previsto dalle suddette tabelle per il danno morale, secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno biologico;
- in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno inserita nella tabella.