Juventus – Napoli: la Corte d’Appello Federale respinge il reclamo del Napoli contro la penalizzazione inflitta dal Giudice Sportivo
Pochi giorni fa, il 10 novembre, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha pubblicato la sentenza (clicca qui per leggerla) sul reclamo presentato dalla SSC Napoli avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastandrea, con provvedimento del 14.10.2020 (clicca qui per leggere la decisione), confermando la decisione di quest’ultimo di comminare la sconfitta a tavolino con punteggio di 0-3 a favore della Juventus F.C. della gara Juventus – Napoli non giocata il 4 ottobre, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021 a carico del Napoli.
I fatti
Come noto, le sanzioni di cui sopra sono state irrogate in seguito alla mancata presentazione della Società Napoli presso il campo dello “Juventus Stadium” il giorno 4 ottobre, per disputare la partita in programma alle ore 20:45.
Già due giorni prima dell’incontro, il Napoli aveva preannunciato l’impossibilità di recarsi a Torino, chiedendo il rinvio della gara, in quanto in seguito alla positività di due calciatori della prima squadra (Zielinski ed Elmas) al “Covid 19” e alla conseguente denuncia via e-mail all’Asl Napoli 1, la Asl di Napoli 2 Nord, coinvolta nella vicenda, aveva disposto con note del 3 e 4 ottobre l’isolamento fiduciario per 14 giorni per i contatti stretti dei due calciatori e l’insussistenza delle condizioni per intraprendere il viaggio verso Torino.
Disposizione ribadita anche dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Campania.
La decisione del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea, chiamato a pronunciarsi sull’eventuale sussistenza della “forza maggiore” come causa impeditiva della regolare presenza presso il campo da gioco e della disputa dell’incontro da parte della SSC Napoli, ha ritenuto la stessa non esistente, applicando le sanzioni prescritte dall’art. 53 delle NOIF della FIGC (sconfitta per 0-3 a tavolino e penalizzazione di 1 punto in classifica).
In particolare il Giudice Sportivo, dapprima ha chiarito che l’impossibilità della prestazione (la disputa dell’incontro) dovuta a “forza maggiore” (i provvedimenti delle autorità sanitarie nazionali/regionali/territoriali) si sarebbe configurata solo qualora i provvedimenti delle autorità avessero imposto prescrizioni comportamentali indipendenti dalla volontà delle società.
Successivamente, ha precisato che la decisione di non disputare la gara (disdicendo il volo e chiedendo il rinvio della partita) sia stata presa dal Napoli in seguito al ricevimento della prima nota da parte della Asl di Napoli 1, inviata con PEC n. 0220234 del 2 ottobre, la quale aveva chiarito la propria incompetenza ad attuare il protocollo previsto dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da “Covid 19” e la conseguente responsabilità della società sul tema.
Secondo il Giudice, dunque, le note del 3 e 4 ottobre con cui la Asl di Napoli 2 Nord aveva disposto l’isolamento fiduciario dei contatti stretti dei calciatori positivi, rendendo la prestazione del Napoli (la partenza per Torino e la disputa della gara) oggettivamente impossibile, non avrebbero avuto alcuna rilevanza ai fini della “forza maggiore”, poiché giunte successivamente alla decisione del Napoli di non disputare l’incontro.
La sentenza della Corte d’Appello Nazionale Federale
Sul successivo reclamo presentato dalla SSC Napoli contro il provvedimento del Giudice Sportivo, si è pronunciata la Corte d’Appello Nazionale della FIGC che, il 10 novembre, ha confermato in toto la decisione del Giudice Mastandrea, accogliendo le motivazioni a supporto della stessa.
In particolare, la Corte ha contestato la violazione a parte del Napoli del principio di “lealtà, la probità e sano agonismo” prescritto dal CONI, chiarendo che la condotta adottata dalla società nei giorni antecedenti l’incontro con la Juventus (le continue richieste di chiarimenti alle Asl sulle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario della prima squadra, nonostante la conoscenza del contenuto del Protocolli federali sul tema; la cancellazione del volo charter il giorno prima dell’incontro; l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara), sia stata finalizzata a precostituirsi un “alibi” per non disputarlo.
Inoltre, la Corte ha giudicato tale condotta irrispettosa nei confronti delle altre Società di calcio della Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare il Napoli nei giorni antecedenti l’incontro – e, in alcuni casi, anche ben più critiche – avevano disputato regolarmente gli incontri in programma.
Il comunicato stampa del Napoli
Dopo poche ore dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello Federale, la SSC Napoli ha comunicato tramite il proprio sito internet di aver preso atto della predetta decisione, ma di non condividerla, in quanto delegittimerebbe “l’operato delle autorità sanitarie regionali” e getterebbe “ombre inaccettabili sulla condotta della Società, trascurando documenti chiarissimi” a favore di quest’ultima. La società ha annunciato, inoltre, che presenterà ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e che “intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta, orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio”.