S.p.A. con durata eccessiva? È a tempo indeterminato
Con la recente sentenza del 5 maggio 2022 (clicca qui per leggerla), la Sezione speciale Imprese del Tribunale di Milano si è pronunciata sul diritto di recesso immediato dei soci da una società, il cui termine di durata sia stato fissato troppo lontano nel tempo.
La durata della società
Nell’atto costitutivo di una società, oltre all’indicazione dei soci, della sede e dell’oggetto sociale, è solitamente indicato anche il termine entro il quale la stessa verrà sciolta.
Esso viene stabilito, solitamente, in relazione agli obiettivi societari (una volta raggiunti, la società dovrebbe cessare la propria attività). Per questo, quando non viene indicato, la durata della società è considerata a tempo indeterminato.
In quest’ultimo caso, i singoli soci hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento, comunicando la propria volontà agli amministratori.
Il recesso dei soci di una S.p.a.
Nelle società di capitali (s.r.l., s.p.a. e società in accomandita per azioni) costituite a tempo indeterminato, non quotate nel mercato, l’art. 2437 comma 3, c.c. prescrive che i soci possano recedere ad nutum (cioè senza l’obbligo di motivazioni) con preavviso di almeno 180 giorni (o fino ad un anno, se previsto nell’atto costitutivo/statuto).
Qualora, invece, l’atto costitutivo prescriva un termine di durata, il socio potrà esercitare il diritto di recesso solo in presenza di una delle cause indicate nell’articolo sopra richiamato (es.: trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all’estero, proroga del termine di durata, ecc.).
Tuttavia, se l’atto costitutivo/statuto prevede un termine remoto (es.: anno 3000), sorge il problema di quale disciplina attuare. Qualora esso venga considerato un termine congruo, obbligherebbe i soci a recedere dalla società solamente in presenza di una delle cause indicate nell’art. 2437, 1 ° comma.
Il termine eccessivamente lungo
Il Tribunale di Milano, nella sentenza sopra richiamata, ha affrontato proprio tale questione, conformandosi a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene costituita a tempo indeterminato una società il cui termine di durata sia stato fissato troppo lontano nel tempo (Cfr., tra tutte, Cass. Civ., sent. n. 9662 del 2013).
I giudici, infatti, da un lato hanno ricordato che l’art. 2437 c.c. non prevede “un parametro oggettivo e predefinito” per stabilire quando un termine fissato vada considerato eccessivamente lungo (come, ad esempio, la durata della vita umana, previsto dall’art. 2285 c.c. per le società di persone).
Dall’altro, aderendo all’orientamento precedente, hanno considerato “a tempo indeterminato” la durata della società il cui termine di cessazione “esorbiti qualsiasi ragionevole previsione di durata … come persona giuridica, risultando … del tutto arbitrario e irrazionale” e, quindi, “elusivo, apparente od insignificante”.