La responsabilità dell’appaltatore per vizi e/o difformità dell’opera o del servizio
Ai sensi dell’art. 1667 del codice civile l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per le difformità e i vizi dell’opera eseguita.
Dall’interpretazione della norma, quindi, si evince che il diritto alla garanzia sussiste solo in presenza di due circostanze preliminari:
- l‘opera deve essere completata e consegnata al committente. In caso contrario, infatti, questi potrà solo diffidare l’appaltatore ad adempiere la sua obbligazione o, in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto.
- il committente NON deve aver accettato l’opera in modo espresso (in seguito alla verifica) o tacito (in caso di omessa verifica entro i termini).
Prima di analizzare nel dettaglio la natura e gli effetti della garanzia sopra indicata, quindi, è necessario fare un passo indietro ed individuare le obbligazioni a carico dell’appaltatore.
Il contratto di appalto
L’appaltatore è quel soggetto che si obbliga, con propri mezzi e rischi, a compiere un’opera o un servizio dietro un corrispettivo in denaro.
L’obbligazione principale dell’appaltatore, dunque, è quella di consegnare l’opera (o il servizio), ma il suo contenuto è complesso e presuppone che:
- l’opera sia realizzata in piena autonomia, con propri materiali (se non stabilito diversamente), senza ingerenze da parte del committente;
- l’opera sia conclusa ed eseguita a regola d’arte, sulla base di quanto previsto nel progetto iniziale (o modificato d’accordo col committente);
- l’appaltatore si assuma il rischio economico dell’esecuzione dell’opera, garantendo il committente da eventuali vizi e/o difformità che la stessa presenti (art. 1667 c.c.);
- in caso di rovina o difetti di beni immobili (o potenziale pericolo), l’appaltatore garantisca il committente o i suoi aventi causa nei successivi 10 anni dal compimento (per leggere l’articolo relativo alla responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., clicca qui).
Proprio questi ultimi due aspetti rappresentano la diretta conseguenza dei primi due e determinano a carico dell’appaltatore una responsabilità contrattuale (sebbene per molti la garanzia ex art. 1669 c.c. configuri addirittura una responsabilità extra-contrattuale) nel caso in cui il committente dimostri che l’opera non sia stata eseguita a regola d’arte.
In questo articolo analizzeremo la responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera eseguita, focalizzando l’attenzione su:
- la natura giuridica della garanzia;
- le caratteristiche dei vizi e delle difformità;
- il contenuto della garanzia;
- i casi di esclusione della colpa dell’appaltatore.
La natura giuridica della garanzia
L’individuazione preliminare di tale aspetto è di notevole importanza dal punto di vista pratico, in quanto determina conseguenze sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
La dottrina oggettiva
Parte della Dottrina (Barbero, Greco, Cianflone tra i principali) ritiene che la garanzia dell’appaltatore determini a carico di quest’ultimo una presunzione di colpevolezza iuris et de iure (che non ammette prova contraria) per non aver consegnato l’opera esente da vizi e difformità.
Tale presunzione sarebbe giustificata dalla normativa in materia di appalto, che fornisce all’appaltatore tutti i mezzi per prevenire e porre rimedio ai vizi o difformità in corso d’opera (es: l’art. 1660 c.c.).
La garanzia in senso tecnico
Un superato orientamento dottrinale (Graziani, Barassi), invece, ritiene sia una garanzia “in senso tecnico”, di risultato, che prescinde dalla diligenza adoperata dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.
L’obbligo di risarcire il committente (che usufruirebbe quindi di un’ampia protezione), consisterebbe in una sanzione a carico dell’appaltatore per non aver eseguito l’opera a regola d’arte e secondo il progetto.
La garanzia come responsabilità contrattuale
Secondo la dottrina dominante, la garanzia alla quale è tenuto l’appaltatore per i vizi o le difformità dell’opera deriva da una responsabilità “speciale” del medesimo per l’inadempimento o l’inesatto adempimento della propria obbligazione, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 del cod. civ.
Pertanto, la sanzione a carico dell’appaltatore per i vizi o le difformità dell’opera costituisce una tutela (una garanzia, appunto) in favore del committente per l’inesatta esecuzione dell’opera.
I vizi e le difformità
Affinché operi la garanzia dell’appaltatore verso il committente, quindi, è necessario che l’opera/il servizio sia completata/o e che presenti vizi e/o difformità che la rendano differente rispetto al progetto e alle “regole dell’arte”.
Quali sono i vizi e le difformità?
Queste ultime consistono in discordanze dell’opera rispetto a quanto previsto nel contratto iniziale (o modificato in itinere), mentre i vizi attengono alle modalità di esecuzione delle singole parti dell’opera o del servizio, prive di caratteristiche essenziali o costruite senza osservare le regole tecniche.
L’esistenza dei vizi e delle difformità viene accertata con la verifica dell’opera da parte del committente al momento della consegna della stessa.
Se il committente non procede alla verifica senza giusti motivi o non ne comunica il risultato entro breve termine, l’opera si considera accettata.
Tale operazione non va confusa con il collaudo, che consiste in una dichiarazione contemporanea o successiva rilasciata dal committente, con la quale questi dichiara che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo contratto.
All’esito della verifica il committente ha 2 opzioni:
- accetta senza riserve l’opera/il servizio, esonerando di conseguenza l’appaltatore (che avrà diritto al corrispettivo) da ogni responsabilità per tutti i vizi e le difformità conosciuti o conoscibili dallo stesso committente;
- rifiuta o accetta con riserva l’opera o il servizio, comunicando all’appaltatore la presenza di vizi o difformità.
I vizi occulti
Non sempre però il committente è in grado di rilevare i vizi e le difformità dell’opera in sede di verifica. Alcuni di essi sono riscontrabili solo con l’intervento di professionisti.
Per questo il Legislatore ha distinto i vizi in due categorie: riconoscibili e occulti.
I primi sono quelli riscontrabili dal committente con l’ordinaria diligenza, valutata sulla base del grado di competenza del medesimo: se egli è un professionista (un architetto, un ingegnere, un geometra, ecc.) avrà maggior possibilità di riscontrare i vizi o le difformità dell’opera.
I secondi, di conseguenza, sono quelli che il committente non conosceva o non sia in grado di rilevare con l’ordinaria diligenza (o quelli dolosamente occultati dal costruttore) e lasciano inalterata la garanzia a carico dell’appaltatore (a meno che egli non via abbia espressamente rinunciato).
Cosa deve fare il committente se rifiuta l’opera o accetta con riserva?
Ovviamente non può rimanere inerte, altrimenti l’appaltatore potrà far valere l’accettazione dell’opera iuris et de iure (che non ammette prova contraria).
Il committente avrà l’onere di denunciare all’appaltatore i vizi e le difformità dell’opera entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia di cui all’art. 1667 c.c.
La denuncia è sempre necessaria?
No, qualora l’appaltatore:
- riconosca i vizi dell’opera anche dopo il termine di 60 giorni.
- abbia occultato i difetti: in questo caso spetta al committente dimostrare che questi conosceva i vizi e li abbia taciuti in malafede.
Il contenuto della garanzia
Analizzati i presupposti che determinano la responsabilità in capo all’appaltatore, restano da individuare le azioni che il committente può intraprendere a garanzia dei propri diritti.
E’ l’art. 1668 cod. civ. ad indicarle. Il committente può chiedere alternativamente che:
- le difformità e/o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore;
- il prezzo dell’opera/del servizio sia diminuito proporzionalmente all’entità dei vizi;
- il contratto sia risolto, qualora i vizi o le difformità siano tali da rendere l’opera inadatta all’uso per cui era stata progettata. In questo caso il committente è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo convenuto (o ha diritto alla restituzione del medesimo) e deve restituire l’opera, se già ricevuta;
salvo sempre il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui venga accertata la colpa dell’appaltatore.
E’ bene sottolineare che la responsabilità di quest’ultimo per vizi e difformità dell’opera ha natura contrattuale (a differenza di quella di cui all’art. 1669 c.c., sulla quale la dottrina non concorda).
Questo significa che, nel caso in cui il venditore dell’opera (o del servizio) sia anche il costruttore (appaltatore), il soggetto legittimato a far valere la suddetta garanzia nei confronti di quest’ultimo sarà soltanto il committente, non il terzo acquirente.
Ad esempio: nel caso in cui il Comune di Beta (committente) stipuli un contratto di appalto con la ditta Alfa (appaltatore) per la costruzione di un complesso residenziale in una zona della città, solo il predetto Comune sarebbe titolare della garanzia per gli eventuali i vizi dell’opera, non i successivi acquirenti degli appartamenti.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 1667 c.c. stabilisce che il committente, dal giorno della consegna dell’opera/del servizio (o del rifiuto di riceverla, secondo un’autorevole dottrina) ha 2 anni di tempo per esercitare una delle tre azioni suindicate, oltre i quali il diritto si prescrive.
I casi di esclusione della colpa dell’appaltatore
Come detto in precedenza, se il committente dimostri l’esistenza dei vizi e/o delle difformità, la responsabilità dell’appaltatore si presume iuris tantum (fino a prova contraria), attivando la garanzia suindicata.
In cosa consiste la prova contraria che deve fornire l’appaltatore?
Le fattispecie affrontate negli anni dalla giurisprudenza hanno fatto emergere ciclicamente cause di esclusione della responsabilità dell’appaltatore simili tra loro.
Tra queste, emergono sicuramente:
- i vizi progettuali, da cui derivano i vizi dell’opera, rispetto ai quali l’appaltatore abbia già comunicato inizialmente al committente la propria contrarietà;
- le errate istruzioni del committente o del direttore dei lavori;
- quelle successive all’esito del collaudo: l’uso scorretto dell’opera da parte del committente; il caso fortuito; un vizio derivante dal rispetto delle regole dell’arte; ecc.
Nel primo caso, l’originaria manifestazione di contrarietà da parte dell’appaltatore è un elemento fondamentale per l’esclusione della sua responsabilità.
Se egli, nella qualità di professionista, non contesta subito al committente gli errori del progetto, viene ritenuto responsabile per non aver eseguito l’opera a regola d’arte.
Nel secondo caso l’appaltatore si considera esente da colpa qualora abbia denunciato tempestivamente al committente i vizi derivanti dalle errate istruzioni di quest’ultimo e questi gli abbia ordinato di eseguirle comunque.
IN SINTESI
L’art. 1667 c.c. prescrive che l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per le difformità e i vizi dell’opera eseguita e a lui consegnata, purché questi non l’abbia accettata in modo espresso o tacito.
All’esito della verifica, quindi, il committente ha 2 opzioni:
- accettasenza riserve l’opera/il servizio, esonerando di conseguenza l’appaltatore (che avrà diritto al corrispettivo) da ogni responsabilità per tutti i vizi e le difformità conosciuti o conoscibili dal committente;
- rifiuta o accetta con riserva l’opera o il servizio, denunciando all’appaltatore la presenza di vizi o difformità entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia di cui all’art. 1667 c.c.
La denuncia non è necessaria se l’appaltatore:
- riconosce i vizi dell’opera anche dopo il termine di 60 giorni.
- abbia occultato i difetti: in questo caso spetta al committente dimostrare che questi conosceva i vizi e li abbia taciuti in malafede.
Il committente, dopo aver denunciato i vizi e/o le difformità all’appaltatore, ha due anni di tempo dalla consegna dell’opera per chiedere alternativamente che:
- essi siano eliminati a spese dell’appaltatore;
- il prezzo dell’opera/del servizio sia diminuito proporzionalmente all’entità dei vizi;
- il contratto sia risolto, qualora i vizi o le difformità siano tali da rendere l’opera inadatta all’uso per cui era stata progettata.
L’appaltatore, per escludere la sua responsabilità, dovrà dimostrare l’esistenza delle seguenti cause:
- i vizi progettuali, determinanti i vizi dell’opera, rispetto ai quali l’appaltatore avesse già comunicato al committente la propria contrarietà.;
- le errate istruzioni del committente o del direttore dei lavori;
- quelle successive all’esito del collaudo.
Lo Studio legale dell’Avv. Marco Coscia offre consulenza ed assistenza legale ad ogni Ente, impresa o società che abbia commissionato un’opera o un servizio o che, al contrario, ne abbia ottenuto l’appalto, al solo fine di ottenere la tutela dei diritti vantati sulla base del contratto di appalto.