La responsabilità dell’appaltatore per vizi e/o difformità dell’opera o del servizio

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La responsabilità dell’appaltatore per vizi e/o difformità dell’opera o del servizio

La responsabilità dell’appaltatore per vizi e/o difformità dell’opera o del servizio

Ai sensi dell’art. 1667 del codice civile l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per le difformità e i vizi dell’opera eseguita.

Dall’interpretazione della norma, quindi, si evince che il diritto alla garanzia sussiste solo in presenza di due circostanze preliminari:

  1. l‘opera deve essere completata e consegnata al committente. In caso contrario, infatti, questi potrà solo diffidare l’appaltatore ad adempiere la sua obbligazione o, in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto.
  2. il committente NON deve aver accettato l’opera in modo espresso (in seguito alla verifica) o tacito (in caso di omessa verifica entro i termini).

Prima di analizzare nel dettaglio la natura e gli effetti della garanzia sopra indicata, quindi, è necessario fare un passo indietro ed individuare le obbligazioni a carico dell’appaltatore.

Il contratto di appalto

L’appaltatore è quel soggetto che si obbliga, con propri mezzi e rischi, a compiere un’opera o un servizio dietro un corrispettivo in denaro.

L’obbligazione principale dell’appaltatore, dunque, è quella di consegnare l’opera (o il servizio), ma il suo contenuto è complesso e presuppone che:

  1. l’opera sia realizzata in piena autonomia, con propri materiali (se non stabilito diversamente), senza ingerenze da parte del committente;
  2. l’opera sia conclusa ed eseguita a regola d’arte, sulla base di quanto previsto nel progetto iniziale (o modificato d’accordo col committente);
  3. l’appaltatore si assuma il rischio economico dell’esecuzione dell’opera, garantendo il committente da eventuali vizi e/o difformità che la stessa presenti (art. 1667 c.c.);
  4. in caso di rovina o difetti di beni immobili (o potenziale pericolo), l’appaltatore garantisca il committente o i suoi aventi causa nei successivi 10 anni dal compimento (per leggere l’articolo relativo alla responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., clicca qui).

Proprio questi ultimi due aspetti rappresentano la diretta conseguenza dei primi due e determinano a carico dell’appaltatore una responsabilità contrattuale (sebbene per molti la garanzia ex art. 1669 c.c. configuri addirittura una responsabilità extra-contrattuale) nel caso in cui il committente dimostri che l’opera non sia stata eseguita a regola d’arte.

In questo articolo analizzeremo la responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera eseguita, focalizzando l’attenzione su:

  • la natura giuridica della garanzia;
  • le caratteristiche dei vizi e delle difformità;
  • il contenuto della garanzia;
  • i casi di esclusione della colpa dell’appaltatore.

La natura giuridica della garanzia

L’individuazione preliminare di tale aspetto è di notevole importanza dal punto di vista pratico, in quanto determina conseguenze sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

La dottrina oggettiva

Parte della Dottrina (Barbero, Greco, Cianflone tra i principali) ritiene che la garanzia dell’appaltatore determini a carico di quest’ultimo una presunzione di colpevolezza iuris et de iure (che non ammette prova contraria) per non aver consegnato l’opera esente da vizi e difformità.

Tale presunzione sarebbe giustificata dalla normativa in materia di appalto, che fornisce all’appaltatore tutti i mezzi per prevenire e porre rimedio ai vizi o difformità in corso d’opera (es: l’art. 1660 c.c.).

La garanzia in senso tecnico

Un superato orientamento dottrinale (Graziani, Barassi), invece, ritiene sia una garanzia “in senso tecnico”, di risultato, che prescinde dalla diligenza adoperata dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.

L’obbligo di risarcire il committente (che usufruirebbe quindi di un’ampia protezione), consisterebbe in una sanzione a carico dell’appaltatore per non aver eseguito l’opera a regola d’arte e secondo il progetto.

La garanzia come responsabilità contrattuale

Secondo la dottrina dominante, la garanzia alla quale è tenuto l’appaltatore per i vizi o le difformità dell’opera deriva da una responsabilità “speciale” del medesimo per l’inadempimento o l’inesatto adempimento della propria obbligazione, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 del cod. civ.

Pertanto, la sanzione a carico dell’appaltatore per i vizi o le difformità dell’opera costituisce una tutela (una garanzia, appunto) in favore del committente per l’inesatta esecuzione dell’opera.

I vizi e le difformità

Affinché operi la garanzia dell’appaltatore verso il committente, quindi, è necessario che l’opera/il servizio sia completata/o e che presenti vizi e/o difformità che la rendano differente rispetto al progetto e alle “regole dell’arte”.

Quali sono i vizi e le difformità?

Queste ultime consistono in discordanze dell’opera rispetto a quanto previsto nel contratto iniziale (o modificato in itinere), mentre i vizi attengono alle modalità di esecuzione delle singole parti dell’opera o del servizio, prive di caratteristiche essenziali o costruite senza osservare le regole tecniche.

L’esistenza dei vizi e delle difformità viene accertata con la verifica dell’opera da parte del committente al momento della consegna della stessa.

Se il committente non procede alla verifica senza giusti motivi o non ne comunica il risultato entro breve termine, l’opera si considera accettata.

Tale operazione non va confusa con il collaudo, che consiste in una dichiarazione contemporanea o successiva rilasciata dal committente, con la quale questi dichiara che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo contratto.

All’esito della verifica il committente ha 2 opzioni:

  1. accetta senza riserve l’opera/il servizio, esonerando di conseguenza l’appaltatore (che avrà diritto al corrispettivo) da ogni responsabilità per tutti i vizi e le difformità conosciuti o conoscibili dallo stesso committente;
  2. rifiuta o accetta con riserva l’opera o il servizio, comunicando all’appaltatore la presenza di vizi o difformità.
I vizi occulti

Non sempre però il committente è in grado di rilevare i vizi e le difformità dell’opera in sede di verifica. Alcuni di essi sono riscontrabili solo con l’intervento di professionisti.

Per questo il Legislatore ha distinto i vizi in due categorie: riconoscibili e occulti.

primi sono quelli riscontrabili dal committente con l’ordinaria diligenza, valutata sulla base del grado di competenza del medesimo: se egli è un professionista (un architetto, un ingegnere, un geometra, ecc.) avrà maggior possibilità di riscontrare i vizi o le difformità dell’opera.

secondi, di conseguenza, sono quelli che il committente non conosceva o non sia in grado di rilevare con l’ordinaria diligenza (o quelli dolosamente occultati dal costruttore) e lasciano inalterata la garanzia a carico dell’appaltatore (a meno che egli non via abbia espressamente rinunciato).

Cosa deve fare il committente se rifiuta l’opera o accetta con riserva?

Ovviamente non può rimanere inerte, altrimenti l’appaltatore potrà far valere l’accettazione dell’opera iuris et de iure (che non ammette prova contraria).

Il committente avrà l’onere di denunciare all’appaltatore i vizi e le difformità dell’opera entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia di cui all’art. 1667 c.c.

La denuncia è sempre necessaria?

No, qualora l’appaltatore:

  • riconosca i vizi dell’opera anche dopo il termine di 60 giorni.
  • abbia occultato i difetti: in questo caso spetta al committente dimostrare che questi conosceva i vizi e li abbia taciuti in malafede.

Il contenuto della garanzia

Analizzati i presupposti che determinano la responsabilità in capo all’appaltatore, restano da individuare le azioni che il committente può intraprendere a garanzia dei propri diritti.

E’ l’art. 1668 cod. civ. ad indicarle. Il committente può chiedere alternativamente che:

  • le difformità e/o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore;
  • il prezzo dell’opera/del servizio sia diminuito proporzionalmente all’entità dei vizi;
  • il contratto sia risolto, qualora i vizi o le difformità siano tali da rendere l’opera inadatta all’uso per cui era stata progettata. In questo caso il committente è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo convenuto (o ha diritto alla restituzione del medesimo) e deve restituire l’opera, se già ricevuta;

salvo sempre il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui venga accertata la colpa dell’appaltatore.

E’ bene sottolineare che la responsabilità di quest’ultimo per vizi e difformità dell’opera ha natura contrattuale (a differenza di quella di cui all’art. 1669 c.c., sulla quale la dottrina non concorda).

Questo significa che, nel caso in cui il venditore dell’opera (o del servizio) sia anche il costruttore (appaltatore), il soggetto legittimato a far valere la suddetta garanzia nei confronti di quest’ultimo sarà soltanto il committente, non il terzo acquirente.

Ad esempio: nel caso in cui il Comune di Beta (committente) stipuli un contratto di appalto con la ditta Alfa (appaltatore) per la costruzione di un complesso residenziale in una zona della città, solo il predetto Comune sarebbe titolare della garanzia per gli eventuali i vizi dell’opera, non i successivi acquirenti degli appartamenti.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 1667 c.c. stabilisce che il committente, dal giorno della consegna dell’opera/del servizio (o del rifiuto di riceverla, secondo un’autorevole dottrina) ha 2 anni di tempo per esercitare una delle tre azioni suindicate, oltre i quali il diritto si prescrive.

I casi di esclusione della colpa dell’appaltatore

Come detto in precedenza, se il committente dimostri l’esistenza dei vizi e/o delle difformità, la responsabilità dell’appaltatore si presume iuris tantum (fino a prova contraria), attivando la garanzia suindicata.

In cosa consiste la prova contraria che deve fornire l’appaltatore?

Le fattispecie affrontate negli anni dalla giurisprudenza hanno fatto emergere ciclicamente cause di esclusione della responsabilità dell’appaltatore simili tra loro.

Tra queste, emergono sicuramente:

  • i vizi progettuali, da cui derivano i vizi dell’opera, rispetto ai quali l’appaltatore abbia già comunicato inizialmente al committente la propria contrarietà;
  • le errate istruzioni del committente o del direttore dei lavori;
  • quelle successive all’esito del collaudo: l’uso scorretto dell’opera da parte del committente; il caso fortuito; un vizio derivante dal rispetto delle regole dell’arte; ecc.

Nel primo caso, l’originaria manifestazione di contrarietà da parte dell’appaltatore è un elemento fondamentale per l’esclusione della sua responsabilità.

Se egli, nella qualità di professionista, non contesta subito al committente gli errori del progetto, viene ritenuto responsabile per non aver eseguito l’opera a regola d’arte.

Nel secondo caso l’appaltatore si considera esente da colpa qualora abbia denunciato tempestivamente al committente i vizi derivanti dalle errate istruzioni di quest’ultimo e questi gli abbia ordinato di eseguirle comunque.

IN SINTESI

L’art. 1667 c.c. prescrive che l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per le difformità e i vizi dell’opera eseguita e a lui consegnata, purché questi non l’abbia accettata in modo espresso o tacito.

All’esito della verifica, quindi, il committente ha 2 opzioni:

  1. accettasenza riserve l’opera/il servizio, esonerando di conseguenza l’appaltatore (che avrà diritto al corrispettivo) da ogni responsabilità per tutti i vizi e le difformità conosciuti o conoscibili dal committente;
  2. rifiuta o accetta con riserva l’opera o il servizio, denunciando all’appaltatore la presenza di vizi o difformità entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla garanzia di cui all’art. 1667 c.c.

La denuncia non è necessaria se l’appaltatore:

  • riconosce i vizi dell’opera anche dopo il termine di 60 giorni.
  • abbia occultato i difetti: in questo caso spetta al committente dimostrare che questi conosceva i vizi e li abbia taciuti in malafede.

Il committente, dopo aver denunciato i vizi  e/o le difformità all’appaltatore, ha due anni di tempo dalla consegna dell’opera per chiedere alternativamente che:

  • essi siano eliminati a spese dell’appaltatore;
  • il prezzo dell’opera/del servizio sia diminuito proporzionalmente all’entità dei vizi;
  • il contratto sia risolto, qualora i vizi o le difformità siano tali da rendere l’opera inadatta all’uso per cui era stata progettata.

L’appaltatore, per escludere la sua responsabilità, dovrà dimostrare l’esistenza delle seguenti cause:

  • i vizi progettuali, determinanti i vizi dell’opera, rispetto ai quali l’appaltatore avesse già comunicato al committente la propria contrarietà.;
  • le errate istruzioni del committente o del direttore dei lavori;
  • quelle successive all’esito del collaudo.

Lo Studio legale dell’Avv. Marco Coscia offre consulenza ed assistenza legale ad ogni Ente, impresa o società che abbia commissionato un’opera o un servizio o che, al contrario, ne abbia ottenuto l’appalto, al solo fine di ottenere la tutela dei diritti vantati sulla base del contratto di appalto.

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The contractor’s liability for faults and/or discrepancies in the work or service

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The contractor’s liability for faults and/or discrepancies in the work or service

The contractor’s liability for faults and/or discrepancies in the work or service

According to the art. 1667 of the Civil Code, the contractor is required to provide the client for the differences and performed work vices .

The interpretation of the rule, therefore, it appears that the warranty exists only in the presence of two preliminary conditions:

  1. ‘work must be completed and delivered to the customer . Otherwise, in fact, these can only enjoin the contractor to fulfill his obligations or, alternatively, request the termination of the contract.
  2. the developer must NOT have accepted the work in the express way (after verification) or tacit (in case of failure occurs within the terms).

Before analyzing in detail the nature and effects of the guarantee mentioned above, therefore, it is necessary to step back and identify  the obligations borne by the contractor.

The contract

The contractor is the person who undertakes, with its own resources and risk , to perform work or service against payment in cash.

The principal obligation of the contractor, then, is to deliver the work  (or service), but its content is complex and requires that:

  1. the work is done in full autonomy, with its own materials (if not stated otherwise), without interference by the client;
  2. the work is  completed and executed in a workmanlike manner , on the basis of what foreseen in the initial project (or modified to agree with the client);
  3. the contractor assumes the economic risk of the work execution, guaranteeing the buyer from any defects and / or discrepancies that the same present (art. 1667 cc);
  4. in case of destruction or defects of real estate (or potential danger), the contractor guarantees the purchaser or his successors in the next 10 years from completion (to read the article on the liability provided for by art. 1669 cc, click here ).

It is the latter two aspects are the direct consequence of the first two dependents and determine a contractor’s contractual liability  (although for many the guarantee ex art. 1669 cc even configure an extra-contractual liability) if the client proves that the ‘work has not been performed in a workmanlike manner.

In this article we will analyze the contractor’s liability for defects of the work performed and discrepancies, focusing on:

  • the legal nature of the guarantee;
  • the characteristics of vices and deformity;
  • the content of the guarantee;
  • cases of exclusion of the contractor’s fault.

The legal nature of the guarantee

The preliminary identification of this aspect is of considerable importance from a practical point of view, since it determines both the substantial consequences and on that of the case.

The objective doctrine

Part of the Doctrine (Barbero, Greek, Cianflone among the principal) believes that the contractor’s guarantee creates dependent on that a presumption of guilt irrebuttable  (assuming no proven otherwise) for not having delivered the work-free of defects and deformities.

This presumption is justified by the rules of contract, the contractor that provides all the means to prevent and remedy the defects or deviations during construction (eg: Art. 1660 cc).

The guarantee in the technical sense

A exceeded doctrinal orientation (Graziani, Barassi), however, believed to be a guarantee “in the technical sense”, the result , which is independent from endeavored diligence by the contractor carrying out the work.

The obligation to compensate the purchaser (and therefore should enjoy broad protection), would consist of a penalty paid by the contractor for not having executed the work in a workmanlike manner and according to the plan.

The warranty as contractual liability

According to the prevailing doctrine, the guarantee which was held the contractor for defects or deformities of the work comes from a “responsibility special ” of the same for non-performance or improper performance of its obligations, pursuant to art. 1176 and 1218 cod. civ.

Therefore, the sanction against the contractor for defects or deformities of the work constitutes a protection (a guarantee, in fact) in favor of the customer for the incorrect execution of the work.

The vices and deformities

In order to operate the guarantee contractor to the client, therefore, it is necessary that the work / service is completed / oe which presents defects and / or deviations that make it different from the design and the “rules of art”.

What are the vices and deformities?

These last consist of opera discrepancies than envisaged in the original contract (or modified in the pipeline ), while the vices comply with the rules for implementing the individual parts of the work or the service, devoid of essential characteristics or built without observing the rules techniques.

The existence of vices and deformities is examined for verification of the work by the customer upon delivery of the same.

If the client does not attempt to check without valid reasons or not communicate their results in the short term, the work is considered accepted.

This operation should not be confused with the test , which consists in a simultaneous or subsequent statement issued by the client, with which these states that the work has been performed in a workmanlike manner and according to the contract.

Upon completion of the audit the client has two options:

  1. accepts  unreservedly the work / service, thus exonerating the contractor (who will be entitled to fees) from any liability for all the vices and deformities known or knowable by the same client;
  2. rejects or accepts subject to the work or service, communicate to the contractor the presence of defects or deviations.
Hidden defects

Not always, however the client is able to detect defects and deformities of the work in its review. Some of them are found only with the intervention of professionals.

This is why the legislator has distinguished vices into two categories: recognizable and hidden.

The first are those found by the client with the utmost care, as assessed on the basis of the degree of competence of the same: if he is a professional (architect, engineer, surveyor, etc.) Will have greater opportunity to encounter the vices or opera differences.

The seconds , therefore, are those that the developer did not know or is unable to detect with ordinary diligence (or those intentionally concealed by the manufacturer) and leave unaltered the guarantee borne by the contractor (unless he does not via It has expressly renounced).

What must the client if he refuses the work or accepts subject?

Obviously it can not remain inert, or the contractor may enforce the work’s acceptance irrebuttable  (which does not admit evidence to the contrary).

The buyer will have the contractor must inform the vices and deformities of the work within 60 days of discovery , under penalty of forfeiture of the guarantee of art. 1667 cc

The complaint is always required?

No, if the contractor:

  • recognizes the work defects even after 60 days.
  • has concealed the defects in this case it is up to the customer to prove that they knew the vices and he silenced them in bad faith.

The content of the guarantee

Analyzed the conditions that determine the liability of the contractor, remain to identify the actions that the customer can take to secure their rights.

It ‘s the art. 1668 cod. civ. to indicate. The buyer may require either that:

  • the irregularities and / or defects are eliminated in contractor expenses;
  • the work / service price is decreased in proportion to the defects;
  • the contract is terminated, if the defects or the differences are such that the work unsuitable for use for which it was designed. In this case the customer is freed from the obligation to pay the agreed price (or is entitled to its return) and must return the work, if you already received;

saving always entitled to compensation, in the event that a declaration of the contractor’s fault.

It ‘worth noting that its responsibility for defects and deformities of the work has contractual nature (unlike that of art. 1669 Civil Code, on which the doctrine does not agree).

This means that, in the event that the seller of the work (or service) is also the builder (contractor), the person entitled to rely on this guarantee against the latter will only be the customer, not the third party purchaser .

For example: if the City of Beta (customer) enters into a contract with the firm Alfa (contractor) for construction of a residential complex in an area of ​​town, just the aforesaid municipality would guarantee holder for any the vices of the work, not the subsequent purchasers of the apartments.

Finally, the last paragraph of art. 1667 Civil Code establishes that the client, the date of delivery of the work / service (or refused to receive it, according to an authoritative doctrine) has two years of time to pursue one of the above three actions, beyond which the law prescribes .

The exclusions of the contractor’s fault

As mentioned above, if the client proves the existence of defects and / or discrepancies, the contractor’s responsibility is presumed rebuttable (until proven otherwise), activating the aforementioned warranty.

What is the evidence to the contrary to be provided by the contractor?

The cases dealt with over the years by the case law have raised cyclically causes of exclusion of liability of the contractor similar.

Among these, surely emerge:

  • the design vices, from which the vices of the work, for which the contractor has already initially announced its opposition to the buyer;
  • incorrect instructions of the client or the project manager;
  • subsequent outcome of testing: the misuse of the work by the client; the unforeseeable circumstances; a vice arising from compliance with the rules of art; etc.

In the first case, the ‘ original manifestation of opposition by the contractor is a fundamental element for the exclusion of liability.

If he in his capacity as a professional, does not dispute immediately to the customer the project’s errors, he is held responsible for not having executed the work in a workmanlike manner.

In the second case, the contractor is considered at fault if it has reported promptly to the customer defects resulting from erroneous instructions of the latter, and these are ordered to have run them anyway.

IN SUMMARY

L ‘ art. 1667 Civil Code stipulates that the contractor is required to provide the client for the differences and executed and delivered him work vices, provided they have not accepted, express or implied .

Upon completion of the audit, therefore, the customer has two options:

  1. accepts unreservedly the work / service, thus exonerating the contractor (who will be entitled to fees) from any liability for all the vices and deformities known or knowable by the client;
  2. rejects or accepts subject to the work or service, the contractor denouncing the presence of defects or flaws within 60 days of discovery , under penalty of forfeiture of the guarantee of art. 1667 cc

The complaint is not required if the contractor:

  • She recognizes the work defects even after 60 days.
  • has concealed the defects in this case it is up to the customer to prove that they knew the vices and he silenced them in bad faith.

The client, after denouncing the vices and / or the contractor differences, has two years time from the work delivery to ask either that:

  • they are eliminated in contractor expenses;
  • the work / service price is decreased in proportion to the defects;
  • the contract is terminated, if the defects or the differences are such that the work unsuitable for use for which it was designed.

The contractor, to exclude its liability, must prove the existence of the following causes:

  • the design defects, vices determinants of the work, for which the contractor had already communicated to the purchaser its opposition .;
  • incorrect instructions of the client or the project manager;
  • subsequent outcome of the testing.

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