Assegno di mantenimento all’ex coniuge: la Suprema Corte rivoluziona i parametri
La Prima sezione della Corte di Cassazione, lo scorso 10 maggio, ha pubblicato una sentenza dal contenuto rivoluzionario, che si discosta totalmente dall’orientamento seguito dagli stessi Giudici di legittimità negli ultimi 27 anni.
La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto che, per valutare la sussistenza del diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge che ne faccia richiesta al Tribunale, non si debba più adottare il parametro del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, bensì del raggiungimento o meno dell’indipendenza economica in seguito al divorzio.
Il Giudice, quindi, durante il procedimento, deve accertare se l’ex coniuge richiedente abbia raggiunto l’indipendenza economica o sia in possesso di tutti i requisiti per ottenerla.
In caso di esito positivo, dovrà rigettare la richiesta.
L’assegno di mantenimento
Quali sono i requisiti prescritti dalla legge affinché si configuri il diritto di uno degli ex coniugi ad ottenere tale assegno?
L’art. 5, 6°co., della Legge 898/1970 (che ha introdotto l’istituto del divorzio) stabilisce che l’attività del Giudice debba articolarsi in due fasi distinte:
- la prima è diretta a verificare l’an debeatur (la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto fatto valere) della richiesta dell’assegno mensile: se il soggetto disponga o meno dei mezzi economici adeguati “o comunque non (possa) procurarseli per ragioni oggettive”.
- La seconda, invece, si configura solo in caso di esito positivo della prima ed è diretta a valutare il quantum debeatur (l’importo dell’assegno mensile). Il Giudice dovrà tener conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare … del reddito di entrambi, e … (del)la durata del matrimonio”.
La ratio dell’art. 5 suindicato, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha il suo fondamento nel dovere costituzionale di solidarietà economica (artt. 2 e 23 della Costituzione), che impone al coniuge “forte” di prestare assistenza a quello finanziariamente più debole anche in seguito allo scioglimento del vincolo coniugale.
Ne deriva, secondo la sentenza n°11504/2017, che l’assenza dei requisiti fondanti l’an debeatur – e quindi delle ragioni di solidarietà economica – renderebbe infondato il diritto ad ottenere il mantenimento.
L’orientamento giurisprudenziale precedente
Il precedente orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi in seguito alle sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, utilizzava quale parametro di riferimento, per valutare l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente, “il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate” nel corso del medesimo.
L’applicazione di tale parametro da parte dei giudici, negli ultimi 27 anni, invece di ri-equilibrare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, ha determinato, in molti casi, un’ ingiustificata “rendita vitalizia” in favore del coniuge beneficiario, in evidente contrasto con il fine di “solidarietà economica” previsto nelle intenzioni del Legislatore.
Il criterio dell’autosufficienza ed indipendenza economica.
L’esigenza di ri-equilibrare una prassi giudiziaria ormai consolidata ha spinto la Suprema Corte a fornire un’interpretazione più restrittiva dell’art. 5, comma 6, della Legge sul Divorzio, prescrivendo come nuovo parametro di riferimento per la valutazione sull’an debeatur non più il tenore di vita, ma la mancanza d’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che ne faccia richiesta.
Le motivazioni
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’applicazione del parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio non solo “non è più attuale”, ma contrasta radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e dei suoi effetti (estinzione degli obblighi di natura morale ed economica tra i coniugi) per le seguenti ragioni:
- Determina un’indebita prospettiva di ultra-attività del vincolo matrimoniale.
- Considera il beneficiario come parte di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale.
- induce inevitabilmente a confondere le due fasi in cui si esplica l’attività di accertamento del Giudice di merito.
- Il matrimonio ormai è concepito come un atto di libertà e autoresponsabilità, nonché “luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita … dissolubile”.
- può tradursi in un “ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare“.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, il Giudice di merito, nella fase della valutazione sull’an debeatur, deve fare esclusivo riferimento alle condizioni economiche del soggetto richiedente.
Solo nella successiva fase della determinazione dell’importo del mantenimento potrà procedere ad un giudizio comparativo tra le rispettive posizioni personali e patrimoniali degli ex coniugi, sulla base dei criteri dettati dall’art. 5, 6°co., L. 898/1970.
L’attribuzione dell’assegno divorzile, infatti, non ha lo scopo di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, ma di assistere il beneficiario sino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
I 4 indici di prova
Fatte tali premesse, la Corte ha individuato quattro indici principali per accertare, nella fase di valutazione sul diritto all’assegno, la sussistenza o meno dell’indipendenza economica e, quindi, dell’adeguatezza dei mezzi e/o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie.
- L’eventuale possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari, tenuto conto anche degli oneri e del costo della vita nella dimora abituale.
- Le capacità e le effettive possibilità di lavoro, in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo.
- La stabile disponibilità di una casa in cui abitare.
L’onere di dimostrare la sussistenza di tali requisiti spetta ovviamente al soggetto che fa richiesta dell’assegno di mantenimento. Tuttavia, mentre in alcuni casi la prova è agevole (ad es.: la disponibilità di un’abitazione), in altri casi lo è molto meno (le capacità e le effettive possibilità di lavoro indicate al punto 3).
Considerazioni finali
La sentenza n°11504 del 2017 , da un lato, rappresenta sicuramente una svolta nel panorama giudiziale e, forse, tenderà a ri-equilibrare i rapporti post-divorzili, evitando che il matrimonio continui a rappresentare per molti un business a svantaggio dell’ex coniuge economicamente più forte.
Dall’altro lato, però, è bene ricordare che i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte non sono vincolanti per i Giudici di merito. Questi ultimi, infatti, trovandosi a decidere su fattispecie analoghe, avranno la facoltà di attenersi al principio espresso dalla Cassazione in quest’ultima sentenza o discostarsene, preferendo aderire al precedente orientamento giurisprudenziale.
IN SINTESI
La Suprema Corte, con la sentenza n°11504/2017, ha ritenuto che il giudice, per valutare la sussistenza del diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge che lo richieda, non debba più adottare il parametro del tenore di vita tenuto da quest’ultimo in costanza di matrimonio, bensì del raggiungimento o meno dell’indipendenza economica in seguito al divorzio.
Tale accertamento sarà basato su quattro indici di prova:
- il possesso di redditi; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari; 3) le capacità e le effettive possibilità di lavoro; 4) La stabile disponibilità di una casa in cui abitare.