I diritti degli autori e del produttore sull’opera cinematografica

La Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633 del 20.04.1941 o “L.d.A.”) prevede espressamente, all’art. 12, che l’autore di un’opera (letteraria, musicale, cinematografica, ecc.) abbia il diritto esclusivo di pubblicarla e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato.
Nell’ambito cinematografico, gli autori dell’opera (film, serie tv, documentario, ecc.) sono, ai sensi dell’art. 44 della L.d.A. l’autore, rispettivamente, del soggetto, della sceneggiatura e della musica, nonché il direttore artistico (regista).
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino 70 (settanta) anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra i suddetti coautori (art. 32 L.d.A.).
Tuttavia, i successivi artt. 45 e 46 della L.d.A. prescrivono che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica, avente ad oggetto lo sfruttamento cinematografico della stessa, spetti a chi abbia organizzato la produzione dell’opera stessa (cioè il produttore).
Tali norme sembrano apparentemente in contrasto tra loro, in quanto il diritto di utilizzazione economica dell’opera potrebbe essere esercitato, indistintamente, sia dagli autori sopra menzionati, sia dal produttore.
La cessione dei diritti al produttore
Così non è, in quanto i successivi articoli prevedono espressamente l’obbligo, da parte del produttore, di ottenere il preventivo consenso scritto, da parte degli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e della direzione artistica, per poter “eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni” dell’opera (art. 46, 2° comma), nonché diffonderla (art. 46 bis).
In assenza di tale accordo di cessione dei diritti, il produttore è impossibilitato ad esercitare appieno anche i diritti esclusivi che la L.d.A. gli riconosce.
I diritti esclusivi del produttore
Tra i diritti esclusivi del produttore, vi sono, tra gli altri, lo sfruttamento dell’opera cinematografica o audiovisiva (art. 45 L.d.A.), nonché la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, la vendita degli originali e delle copie dell’opera stessa (cd. “diritti secondari”).
Questi ultimi diritti potranno essere esercitati dal produttore per un periodo di 50 (cinquanta) anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico, come previsto da l’art. 78 ter della L.D.A.
I diritti degli autori
Nella prassi, il contenuto dei contratti che gli autori sopra menzionati (soggetto, sceneggiatura, regia, musica) stipulano coi produttori riguarda soprattutto l’elenco dei numerosissimi diritti di utilizzazione economica dell’opera di cui sono titolari e che, per i motivi sopra indicati, consentono ai produttori di pubblicare e distribuire l’opera cinematografica o audiovisiva.
Ma, dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica, quali diritti “restano” agli autori?

Il diritto alla paternità e all’opposizione
Certamente il diritto, irrinunciabile ed incedibile – previsto dall’art. 20 della L.d.A. – di “rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Pertanto, ad esempio, l’autore della sceneggiatura di un film può impedirne la pubblicazione, qualora scopra che la propria sceneggiatura abbia subito modifiche qualitative di tale entità da poter pregiudicare la sua reputazione artistica.
Tuttavia nelle opere dell’architettura, l’autore non può opporsi alle modificazioni dell’opera, che si rendessero necessarie in corso della realizzazione, o qualora la stessa sia stata già realizzata. Né potrà impedirne l’esecuzione, qualora abbia conosciuto e accettato le predette modifiche (art. 22 L.d.A.).
L’autore, di contro, avrà il diritto di decidere ed effettuare personalmente le modifiche dell’opera, qualora alla stessa sia riconosciuto un “importante carattere artistico” dalla competente autorità statale (art. 20, 2° comma, L.d.A.).
Il diritto all’equo compenso e ai contributi automatici
Tra i principali diritti che gli autori hanno, in seguito alla cessione, vi sono:
- La menzione dei loro nomi, con l’indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera, tra i titoli della pellicola cinematografica;
- il riconoscimento di un compenso adeguato e proporzionato, a carico degli organismi di emissione, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite (art. 46 bis, 1° comma, L.d.A.);
- il diritto di disporre liberamente dell’opera cinematografica, qualora il produttore non la porti a compimento nel termine di 3 (tre) anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non faccia proiettare l’opera compiuta entro tre anni dal compimento (art. 50 L.d.A.).
Inoltre, come già scritto nel precedente articolo sui contributi automatici nel settore audiovisivo (clicca qui per leggerlo), al regista e agli autori, rispettivamente, del soggetto, della sceneggiatura, della musica dell’opera cinematografica/audiovisiva, spetta, per ciascuno, una quota pari all’1,5% dei contributi automatici richiesti dal Produttore/Distributore alla Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo, presso il MimIt, calcolati sulla base del valore dell’opera e dei risultati conseguiti dalla stessa.