Diritto d’autore e musica: quando si configura il plagio?
La Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633 del 20.04.1941) prevede espressamente, all’art. 2, n. 2, la tutela delle opere e delle composizioni musicali, con o senza parole, nonché le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti, di per sé, opera originale.
Pertanto, il diritto d’autore su un’opera musicale verrà tutelato dalla legge solo se essa presenta i caratteri dell’originalità; con la conseguenza che, qualora l’opera non presenti tale requisito, l’autore di un brano o di una composizione “confondibile” con la prima (sotto il profilo timbrico, armonico o semplicemente testuale) non potrà essere accusato di plagio o contraffazione.
Il requisito dell’originalità
Per questo la giurisprudenza, negli anni, ha meglio precisato le caratteristiche dell’originalità e degli ulteriori presupposti che un’opera musicale deve possedere per essere meritevole di tutela, nonché la casistica in cui è configurabile plagio/contraffazione da parte di un’altra opera.
In particolare, al fine di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice deve verificare se quest’ultima sia originale sotto il profilo sia della compiutezza espressiva, sia della novità (cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza n. 24594/2005)
Una volta accertata la sussistenza di tali requisiti, il giudice dovrà valutare se la prima opera possa essere una mera contraffazione/plagio di quella oggetto di confronto, oppure un’elaborazione creativa della stessa.
Elaborazione creativa o contraffazione
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che, mentre la contraffazione consiste nella “sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione”, l’elaborazione creativa “si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo”.
Quindi, il giudice non dovrà accertare la possibile confusione tra due opere, bensì se l’opera creata successivamente rappresenti la riproduzione illecita di quella originale, sebbene possa essere camuffata per non rendere immediatamente riconoscibile quest’ultima (cfr., Cass. civ. sez. I, sentenza n. 9854/2012).
La riproduzione illecita
Ma qual è la differenza tra la riproduzione lecita o illecita di un’altra opera?
La Suprema Corte, in una pronuncia successiva, ha chiarito anche tale aspetto, precisando che “la riproduzione di un frammento di una canzone in un’altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell’opera anteriore” (cfr., Cass. civ. sez. I, sentenza n. 3340/2015).
Lo spot della Barilla
Facciamo un esempio.
Due anni fa il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito ad una presunta accusa di plagio intentata nei confronti di Barilla e di Human Touch Music s.r.l., poiché la prima, nella campagna pubblicitaria “Un Mondo Buono”, avrebbe utilizzato un brano musicale denominato “GranLand”, realizzato dalla seconda, nel quale emergeva una corrispondenza di melodia ed una precisa uguaglianza nelle prime quattro battute (con lo spartito di 4/4) rispetto ad un brano denominato “Gull”, depositato alla Siae sin dal 2009.
Il Tribunale, grazie ai risultati della perizia espletata nel corso del procedimento su entrambi i brani in contrapposizione, dapprima aveva dichiarato che l’opera oggetto di confronto (Gull) non possedesse i requisiti di originalità, creatività, novità e compiutezza, mentre il frammento l’opera “GranLand” possedesse una propria rilevanza autonoma e un valore artistico diverso rispetto al frammento del brano Gull.
Inoltre, dalla comparazione dei frammenti dei due brani, era stato accertato che non vi fosse un’identità sostanziale tra le prime quattro battute di entrambi, bensì solo un’analogia uditiva momentanea, a causa del moto melodico ascendente delle prime due battute e per la presenza di salti nelle successive due battute. Invero, già all’ascolto sarebbe emersa una diversa scansione ritmica dei due brani, che risultava chiara all’analisi delle parti in notazione musicale.
Per questo, il Tribunale aveva deciso che l’assenza di plagio del brano GranLand nei confronti del brano Gull, chiarendo che il plagio si configura “qualora il rapporto tra due composizioni musicali si esaurisca in una semplice variazione (sotto il profilo timbrico, armonico o più genericamente compositivo) di un tema musicale riconoscibile nell’opera preesistente e presente in un segmento della nuova opera con carattere di autonomia e originalità” (Trib. di Roma, sent. n. 3794 del 2022).