E’ ingiustificato l’inadempimento contrattuale se le misure governative anti – Covid 19 non sono più efficaci
Con una recentissima ordinanza emessa lo scorso 5 maggio, il Tribunale di Verona ha respinto le richieste di un imprenditore, il quale sosteneva che l’inadempimento contrattuale nei confronti della controparte fosse giustificato dalla sospensione della propria attività, nel rispetto delle misure anti-covid emanate al Governo durante lo stato di emergenza.
Il Tribunale, accogliendo le eccezioni del creditore, ha dichiarato che l’inadempimento contrattuale non poteva trovare giustificazione nel rispetto delle misure anti-Covid dirette a contrastare lo stato emergenziale causato dalla pandemia, in quanto il rapporto obbligatorio aveva avuto esecuzione in un periodo in cui tali norme non erano più efficaci.
La fattispecie
Nel caso in esame, un imprenditore aveva presentato opposizione al decreto col quale gli era stato ingiunto di pagare alla controparte un determinato importo a titolo di compenso per l’esecuzione di lavori di trasporto e smaltimento rifiuti presso diversi cantieri, commissionati dallo stesso imprenditore.
Nell’atto di opposizione, il debitore aveva dichiarato che il mancato pagamento della somma richiesta fosse giustificato dalla sospensione della propria attività imprenditoriale, in seguito all’emanazione delle norme governative dirette a contrastare lo stato di emergenza causato dalla pandemia.
Il debitore, in particolare, richiamava a sostegno delle proprie motivazioni l’art. 3, comma 6 bis del D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni in legge n. 13/2020, la cui disposizione prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti“.
Le motivazioni del Tribunale
Tuttavia il Tribunale, accogliendo le eccezioni del creditore, ha affermato:
- in primo luogo, che le prestazioni per le quali sono stati richiesti i compensi erano state rese in un periodo (tra novembre 2020 ed febbraio 2021) successivo a quello in cui molte attività imprenditoriali erano state sospese dalle misure emergenziali; quando ormai le attività lavorative del settore in cui operava il debitore erano già state riprese e le limitazioni dovute alla pandemia notevolmente affievolite.
- In secondo luogo, che l’imprenditore non aveva fornito alcun elemento probatorio diretto a dimostrare che il proprio inadempimento fosse dipeso dalla sospensione dell’attività, nel rispetto dei provvedimenti governativi dal Governo.
Egli, infatti, per escludere la propria responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova del nesso eziologico tra il proprio inadempimento (il mancato pagamento dei compensi al creditore) e la causa che ha reso impossibile la prestazione dovuta (cioè il rispetto della misura governativa).
Tribunale di Verona, ordinanza del 5 maggio 2022 (clicca qui per scaricarla).