I contributi automatici nel settore audiovisivo
Un premio per la qualità
I contributi automatici rappresentano il riconoscimento economico, da parte del Ministero della Cultura, nei confronti dei Produttori/Distributori del settore audiovisivo, per il successo (sia economico che culturale/artistico: box office, vendite all’estero, premi, ecc.) di ciascuna Opera prodotta.
I contributi vengono riconosciuti unicamente affinché vengano reinvestiti dagli stessi Produttori/Distributori (entro il 31 dicembre 2025) nello sviluppo, la produzione o la distribuzione di nuove opere audiovisive, che a loro volta abbiano determinati requisiti (tra cui essere “italiane” e culturalmente eleggibili).
L’importo dei contributi viene stabilito sulla base di un punteggio, calcolato in rapporto sia al successo ottenuto, sia alle caratteristiche dell’Opera.
Il calcolo dei contributi automatici
I contributi vengono calcolati:
- sulle seguenti Opere, di nazionalità italiana: film; opere televisive e web; opere di ricerca e formazione; videoclip;
- in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti dalle suddette opere, prodotte ovvero distribuite in Italia e all’estero, secondo le modalità stabilite dalla legge 220/2016 e dal D.M. del 15/07/2021:
I risultati, a pena di inammissibilità, devono essere stati conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2017. L’Opera concorre al raggiungimento dei risultati, per la prima volta, nell’anno successivo a quello di primo sfruttamento.
I destinatari dei contributi
Possono richiedere i contributi i seguenti soggetti (iscritti nel RR.II., con sede legale nello SEE, con stabile organizzazione in Italia):
- i Produttori in possesso di classificazione ATECO J 59.11. Nel caso di opere televisive e web, l’accesso è riservato ai soli produttori indipendenti;
- i Distributori cinematografici in Italia in possesso di classificazione ATECO J 59.13;
- gli Editori home entertainment in possesso di classificazione ATECO J 59.1 o C 18.20;
- i Distributori internazionali in possesso di classificazione ATECO J 59.13.
Una quota dei contributi dovrà essere accantonata dai soggetti suindicati e destinata ai seguenti autori dell’opera cinematografica, televisiva, web e di animazione per cui i contributi siano stati riconosciuti:
- autore del soggetto;
- autore della sceneggiatura;
- regista;
- autore della musica.
La quota accantonata, per ciascuno dei suddetti artisti, è pari all’1,5% (unovirgolacinque per cento) dei contributi richiesti dal Produttore/Distributore e accreditati nella posizione contabile della stessa presso il Ministero, calcolati sulla base del valore dell’opera e dei risultati conseguiti dalla stessa.
Pertanto, se un’impresa produttrice chiede il riconoscimento dei contributi automatici per un film dalla stessa prodotto e uscito nelle sale/sulle piattaforme e il Ministero, sulla base di un determinato punteggio (fondato sul valore del film, sugli incassi, sui riconoscimenti ricevuti, ecc.), riconosce a quel determinato film contributi automatici per complessivi 300.000 Euro, a ciascuno dei suddetti autori spetta l’1,5% di tale importo (cioè 4.500 Euro).
L’iter da seguire per ottenere i contributi
Di seguito viene riportato, in ordine cronologico, l’iter che i Produttori/Distributori devono seguire per ottenere dal Ministero il riconoscimento, l’accredito e, infine, l’erogazione dei contributi automatici:
- Il Produttore/Distributore deve richiedere l’apertura di una posizione contabile presso il Ministero della Cultura – Direzione generale Opere audiovisive, cioè un fondo virtuale presso il quale verranno accreditati i contributi riconosciuti e richiesti dalla Produzione, maturati per ciascun anno.
- Il Produttore/Distributore presenta la domanda per ottenere il riconoscimento dei contributi automatici, utilizzando la modulistica predisposta dalla DGCA (Direzione generale del Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura).
- Qualora La DGCA riconosca al Produttore/Distributore il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (Articoli da 23 a 25 della Legge n. 220/2016, D.M. del 15/07/2021 e successivi decreti direttoriali), emetterà un decreto ad hoc nel quale indicherà l’importo dei contributi riconosciuti e l’accredito sul fondo virtuale.
Attenzione: Il fondo potenziale del Produttore/Distributore costituisce un credito certo e liquido, ma l’esigibilità delle somme accreditate è subordinata allo sviluppo, alla produzione/distribuzione/diffusione in Italia e all’estero di una nuova opera cinematografica o audiovisiva italiana, da parte della medesima impresa.
- Una volta accreditati sul fondo (con l’indicazione dell’anno entro cui devono essere utilizzati), la Produzione potrà presentare una specifica richiesta alla DGCA per ottenere l’erogazione – dal fondo virtuale al proprio conto corrente – dell’importo che riterrà necessario per reinvestire nella produzione, nello sviluppo, nella distribuzione o nella diffusione di una nuova Opera cinematografica/televisiva.
Tale erogazione potrà avvenire in un’unica soluzione o, il più delle volte, ad ogni stato di avanzamento.
- Alla domanda di reinvestimento il Produttore/Distributore deve allegare il piano finanziario preventivo di sviluppo e pre-produzione, contenente l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo e pre-produzione dell’opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato.
Attenzione: per ottenere l’erogazione degli importi richiesti, la Produzione deve obbligatoriamente dimostrare, inoltre, di aver già provveduto ad accantonare la percentuale dei contributi automatici (richiesti, riconosciuti e accreditati sul conto) spettanti agli autori dell’Opera per la quale sono stati concessi (l’1,5% per ciascuno, per un totale del 6% complessivo per tutti gli autori).
Altrimenti non verranno erogati.
- Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di erogazione dei contributi finalizzati al reinvestimento, la DGCA comunica alla Produzione richiedente l’esito dell’istruttoria e, in caso di esito favorevole, eroga il contributo sul conto corrente della stessa, in base agli stati di avanzamento o direttamente a saldo.
- Tuttavia, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’effettiva erogazione degli importi richiesti, l’impresa dovrà trasmettere, a pena di revoca del contributo erogato, la quietanza di pagamento, in favore degli autori del soggetto e della sceneggiatura, della percentuale di contributi agli stessi spettante.
Le somme accreditate nel fondo potenziale devono essere utilizzate dall’impresa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno solare successivo all’anno in cui sono state accreditate.